Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1982

Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/1982
Data di deposito
16 febbraio 1982
Data di decisione
22 gennaio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 9980

E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 l. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, liquidate (per opzione degli interessati) in base al sistema contributivo. Con sentenza n. 37 del 1977 tale norma e` stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbito il profilo riguardante l'art. 38 Cost.) nella parte denunciata. - cfr. S. n. 37/1977

Massima n. 9981

La regola della equiparazione della contribuzione obbligatoria a quella volontaria rappresenta una costante del sistema previdenziale, derogata soltanto dal d.P.R. n. 488 del 1968, e ripristinata dalla l. n. 153 del 1969, in attuazione della quale il d.P.R. n. 1432 del 1971, da un lato (art. 9) ha disposto che per future liquidazioni in forma retributiva operasse il principio della equiparazione e dall'altro (art.1), con riguardo alle situazioni pregresse, onde sanare eventuali sperequazioni, ha offerto la possibilita` ai titolari di pensione retributiva, integrata con la quota derivante dai versamenti volontari, di trovare ristoro del danno sofferto per la mancata parificazione, conseguendo, se piu` vantaggioso, il trattamento calcolato sulla base delle nuove disposizioni, con decorrenza dall'1 luglio 1972. Si e` cosi` concesso ai titolari di pensione retributiva integrata di conseguire, se piu` vantaggiosa, una pensione unica, sempre retributiva, ma con il concorso di contributi volontari parificati a quelli obbligatori, mentre la stessa possibilita` non e` stata offerta a quei pensionati che, avvalendosi della stessa possibilita` di opzione consentita dal d.P.R. n. 488 del 1968 si erano determinati a favore della pensione contributiva. E' percio` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbito il riferimento all'art. 38 Cost.) - il combinato disposto degli artt. 9 e 14 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 361 R.O. 1975, 101 R.O. 1976, 369 R.O. 1977 e 677 R.O. 1980,

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 2 gennaio 1976 dal pretore di Brescia (n. 101 R.O. 1976), dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), la cui illegittimità costituzionale, nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 1977;

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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