Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1982
Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1982
- Data di deposito
- 16 febbraio 1982
- Data di decisione
- 22 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 9980
E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 l. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, liquidate (per opzione degli interessati) in base al sistema contributivo. Con sentenza n. 37 del 1977 tale norma e` stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbito il profilo riguardante l'art. 38 Cost.) nella parte denunciata. - cfr. S. n. 37/1977
Massima n. 9981
La regola della equiparazione della contribuzione obbligatoria a quella volontaria rappresenta una costante del sistema previdenziale, derogata soltanto dal d.P.R. n. 488 del 1968, e ripristinata dalla l. n. 153 del 1969, in attuazione della quale il d.P.R. n. 1432 del 1971, da un lato (art. 9) ha disposto che per future liquidazioni in forma retributiva operasse il principio della equiparazione e dall'altro (art.1), con riguardo alle situazioni pregresse, onde sanare eventuali sperequazioni, ha offerto la possibilita` ai titolari di pensione retributiva, integrata con la quota derivante dai versamenti volontari, di trovare ristoro del danno sofferto per la mancata parificazione, conseguendo, se piu` vantaggioso, il trattamento calcolato sulla base delle nuove disposizioni, con decorrenza dall'1 luglio 1972. Si e` cosi` concesso ai titolari di pensione retributiva integrata di conseguire, se piu` vantaggiosa, una pensione unica, sempre retributiva, ma con il concorso di contributi volontari parificati a quelli obbligatori, mentre la stessa possibilita` non e` stata offerta a quei pensionati che, avvalendosi della stessa possibilita` di opzione consentita dal d.P.R. n. 488 del 1968 si erano determinati a favore della pensione contributiva. E' percio` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbito il riferimento all'art. 38 Cost.) - il combinato disposto degli artt. 9 e 14 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 361 R.O. 1975, 101 R.O. 1976, 369 R.O. 1977 e 677 R.O. 1980,
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 2 gennaio 1976 dal pretore di Brescia (n. 101 R.O. 1976), dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), la cui illegittimità costituzionale, nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 1977;
dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze