Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1982
Corte cost., sent. 11 febbraio 1982, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1982
- Data di deposito
- 11 febbraio 1982
- Data di decisione
- 20 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 60, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
- art. 42, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 135, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
- art. 66, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 6, legge n. 336 del 10 maggio 1964
Parametri
Massime
Massima n. 9804
Si deve escludere che, all'epoca in cui fu emanata la legge delegata (d.P.R.) n. 130 del 1969 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) l'eta` per il collocamento a riposo costituisse un elemento immutabile dello status del dipendente, e cioe`, non una semplice aspettativa, ma un diritto quesito di fronte al quale deve cedere la potesta` della pubblica amministrazione di operare le scelte organizzative ritenute necessarie in vista del suo buon andamento (art. 97 Cost.). Pertanto ben poteva il legislatore delegato determinare con disposizione generale e senza eccezioni l'eta` per il collocamento a riposo in 65 anni per il personale sanitario, tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa e in 60 anni per il restante personale. (Non fondatazza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 60 lett. a) e 135 del d.P.R. n. 130 del 1969 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), proposta assumendo che la norma contenuta nel primo articolo, disponendo il collocamento a riposo rispettivamente a 65 anni per il personale sanitario (nonche` tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa) e a 60 anni per il restante personale, e la norma contenuta nel secondo articolo, dichiarando "abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente decreto", contrastino con il principio direttivo indicato nell'art. 42 della legge delega n. 132 del 1968 ("in ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia` in servizio"), cioe` con il diritto a restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta` (art. 6 legge 10 maggio 1964 n. 336; art. unico legge 20 febbraio 1956, n. 68).
Massima n. 9805
La norma che limita ai primari di ruolo il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di eta` (art. 6 l. 10 maggio 1964 n. 336), non e`, piu` vigente dopo che il d.P.R. n. 130 del 1969 ha fissato al compimento del sessantacinquesimo anno il momento del collocamento a riposo, ed il successivo art. 135 ha stabilito che siano abrogate tutte le norme incompatibili con le statuizioni del decreto medesimo. (Non ammissibilita` per difetto di rilevanza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336, proposta sotto il profilo della ingiustificata disparita` di trattamento per la parte in cui la norma contenuta in tale articolo limita ai primari di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della detta legge il diritto ad essere mantenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta`, non estendendo il beneficio ai primari incaricati).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. dichiara la non fondatezza: 1) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in relazione all'art. 42, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 nonché all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, sollevata dal TAR per l'Abruzzo con l'ordinanza n. 276 del reg. ord. del 1978 di cui in epigrafe con riferimento all'art. 76 della Costituzione; 2) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in relazione agli artt. 42, ultimo comma, e 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, sollevata dal TAR per l'Abruzzo con l'ordinanza n. 305 del reg. ord. del 1978 di cui in epigrafe con riferimento all'art. 76 della Costituzione; 3) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in relazione all'art. 42 della legge 12 febbraio 1968, n. 130 e alla legge 20 febbraio 1956, n. 68, sollevata dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 383 del reg. ord. del 1978 di cui in epigrafe, con riferimento all'art. 76 della Costituzione; 4) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in relazione all'art. 42, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 939 del reg. ord. del 1979, di cui in epigrafe, con riferimento all'art. 76 della Costituzione;
2. - dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, sollevata dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 560 del reg. ord. del 1979, di cui in epigrafe, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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