Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1982

Corte cost., sent. 31 dicembre 1982, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
257/1982
Data di deposito
31 dicembre 1982
Data di decisione
22 dicembre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:257

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
  • art. 1, comma 3, legge n. 1501 del 21 dicembre 1961
  • art. 1, legge n. 1377 del 4 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 9537

I sovracanoni che il Ministero delle finanze puo` stabilire - in favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province - a carico del concessionario di una grande derivazione d'acqua, costituiscono prestazioni patrimoniali che vanno imposte nel rispetto della riserva di legge "ex" art. 23 Cost.; ma tale rispetto e` garantito, nella specie, in quanto il sovracanone trova idoneo fondamento nella legge, essendo individuati i soggetti passivi e i beneficiari, ed essendo delimitato l'ammontare della prestazione con la fissazione di un limite massimo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 23 e 3, comma primo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 53, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - come sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1956 n. 1377, e modificato dall'art. 1, comma terzo, L. 21 dicembre 1961 n. 1501 - in quanto non sarebbero adeguatamente definiti presupposti, criteri e limiti del potere di imposizione demandato all'Amministrazione finanziaria). - v. anche S. n. 4/1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 legge 4 dicembre 1956, n. 1377, e modificato dall'art. 1, terzo comma, legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sollevata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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