Corte costituzionale
Sentenza n. 221/1982
Corte cost., sent. 16 dicembre 1982, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 221/1982
- Data di deposito
- 16 dicembre 1982
- Data di decisione
- 2 dicembre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- DE STEFANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 124, codice di procedura penale 1930
- art. 304, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12158
A parte gli ostacoli che si frappongono ad una categoria di "reati in danno reciproco", nessuna violazione dell'art. 3 Cost. e' ravvisabile nei confronti di una disposizione come l'art. 124 c.p.p., che colloca i due "offensori reciproci" in identiche condizioni cronologiche per quanto riguarda l'esercizio del rispettivo diritto di querela. Ne' e' ipotizzabile una violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost., perche', anche prescindendo dalla considerazione che i soggetti cui l'art. 124 c.p.p. si riferisce non rivestono ancora la qualita' di parte, il querelato si trova a fruire di tutte le garanzie difensive riconosciute all'imputato, innegabilmente e doverosamente maggiori di quelle riconosciute al querelante, che va incontro ad una condanna alle spese e ai danni in dipendenza del proscioglimento o dell'assoluzione dell'imputato. - S. 190/1971, 3/1973, 165/1974, 52/1975.
Massima n. 12159
La comunicazione giudiziaria non e' imposta dalla Costituzione, rientrando la sua previsione nella discrezionalita' del legislatore ordinario: in ogni caso, la garanzia prevista dall'art. 24, comma secondo, Cost., non opera quando manchi il procedimento penale, che non puo' dirsi instaurato a seguito della semplice presentazione della querela; ne' puo' pretendersi, alla stregua del dettato costituzionale, che il diritto di difesa debba trovare spazio fin da tale momento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'invio della comunicazione giudiziaria sin dal momento della trascrizione della querela nel registro dell'ufficio giudiziario).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 126 (rectius, 124) c.p. e 304 c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza emessa il 7 novembre 1978 dal Pretore di Chiavenna;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 124 c.p. e 304 c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze emesse il 3 febbraio 1976 ed il 16 gennaio 1979 dal Pretore di Chiavenna;
3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 c.p.p., nella parte in cui non prevede "l'invio di comunicazione giudiziaria nel caso di non effettuazione di mezzi istruttori", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza emessa il 16 gennaio 1979 dal Pretore di Chiavenna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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