Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1982

Corte cost., sent. 16 dicembre 1982, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/1982
Data di deposito
16 dicembre 1982
Data di decisione
2 dicembre 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
DE STEFANO
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 124, codice di procedura penale 1930
  • art. 304, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12158

A parte gli ostacoli che si frappongono ad una categoria di "reati in danno reciproco", nessuna violazione dell'art. 3 Cost. e' ravvisabile nei confronti di una disposizione come l'art. 124 c.p.p., che colloca i due "offensori reciproci" in identiche condizioni cronologiche per quanto riguarda l'esercizio del rispettivo diritto di querela. Ne' e' ipotizzabile una violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost., perche', anche prescindendo dalla considerazione che i soggetti cui l'art. 124 c.p.p. si riferisce non rivestono ancora la qualita' di parte, il querelato si trova a fruire di tutte le garanzie difensive riconosciute all'imputato, innegabilmente e doverosamente maggiori di quelle riconosciute al querelante, che va incontro ad una condanna alle spese e ai danni in dipendenza del proscioglimento o dell'assoluzione dell'imputato. - S. 190/1971, 3/1973, 165/1974, 52/1975.

Massima n. 12159

La comunicazione giudiziaria non e' imposta dalla Costituzione, rientrando la sua previsione nella discrezionalita' del legislatore ordinario: in ogni caso, la garanzia prevista dall'art. 24, comma secondo, Cost., non opera quando manchi il procedimento penale, che non puo' dirsi instaurato a seguito della semplice presentazione della querela; ne' puo' pretendersi, alla stregua del dettato costituzionale, che il diritto di difesa debba trovare spazio fin da tale momento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'invio della comunicazione giudiziaria sin dal momento della trascrizione della querela nel registro dell'ufficio giudiziario).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 126 (rectius, 124) c.p. e 304 c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza emessa il 7 novembre 1978 dal Pretore di Chiavenna;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 124 c.p. e 304 c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze emesse il 3 febbraio 1976 ed il 16 gennaio 1979 dal Pretore di Chiavenna;

3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 c.p.p., nella parte in cui non prevede "l'invio di comunicazione giudiziaria nel caso di non effettuazione di mezzi istruttori", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza emessa il 16 gennaio 1979 dal Pretore di Chiavenna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze