Corte costituzionale
Sentenza n. 220/1982
Corte cost., sent. 16 dicembre 1982, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/1982
- Data di deposito
- 16 dicembre 1982
- Data di decisione
- 2 dicembre 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- DE STEFANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:220
Norme oggetto del giudizio
- art. unico, legge n. 188 del 1° marzo 1968
- art. 9, legge n. 756 del 15 settembre 1964
Parametri
Massime
Massima n. 11693
Il controllo della osservanza del principio di eguaglianza, nei suoi termini logici, richiede che la comparazione delle posizioni raffrontate avvenga, in vista del loro riequilibrio, mediante parificazione della posizione assunta come discriminatoria a quella di cui si richiede l'applicazione. Nella specie, data la peculiarita` del raffronto operato dal giudice a quo, la pronuncia di questa Corte, che e` lo strumento per ottenere la equiparazione di posizioni, non potrebbe avere tale risultato, poiche` il termine di comparazione dedotto (concedente che abbia contribuito alle spese di miglioramento e concedente che tale contributo non abbia dato) riflette la posizione del concedente del nudo terreno, a favore del quale non e` ovviamente prevista nessuna maggiorazione delle quote di riparto, cosi` come non e` prevista a favore del concedente che partecipi alle spese di impianto. Ne` la normativa censurata appare irrazionale: invero, il concedente che contribuisce alle spese di miglioramento gia` trova un compenso nell'incremento del valore del fondo nonche` del reddito di esso, poiche` ne deriva anche un aumento della quantita` del prodotto alla cui ripartizione il concedente partecipa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9 della L. 15 settembre 1964 n. 756, e dell'art. unico della L. 1 marzo 1968 n. 188, nella parte in cui, ai fini della ripartizione del prodotto del fondo, negando rilievo al contributo del concedente ai miglioramenti, comporterebbero la violazione del principio di eguaglianza, equiparando ingiustificatamente il concedente che abbia contribuito alle spese di miglioramento a quello che non vi abbia affatto provveduto).
Massima n. 11694
La riserva, a favore del concedente, di una quota minima del 20% dei prodotti, suscettibile di aumento fino al 50%, proporzionalmente alla misura della sua eventuale partecipazione alle spese di coltivazione, non contrasta con l'art. 3 Cost., rispondendo adeguatamente alle esigenze di tutela e miglioramento della situazione economica del colono e salvaguardando altresi`, seppure comprimendoli, i diritti del proprietario, al quale sono attribuite quote di prodotti che hanno una sensibile incidenza nell'economia generale dell'associazione colonica e, comunque, rispondono alla valutazione della sua posizione compiuta dal legislatore nell'ambito del discrezionale apprezzamento dei modi di attuazione delle finalita` contemplate dall'art. 44 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9, L. 15 settembre 1964 n. 756, e dell'art. unico della L. 1 marzo 1968 n. 188, nella parte in cui disporrebbero una ripartizione del prodotto del fondo fra concedente e colono gravemente discriminatoria a danno del primo, che riceverebbe quote eccessivamente ridotte, con ingiustificabile svalorizzazione del proprio apporto all'associazione colonica rispetto al contributo del colono).
Massima n. 11695
Le limitazioni scaturenti dalla normativa censurata rispondono ad evidenti fini sociali e sono in armonia con l'art. 42 Cost. che consente al legislatore l'imposizione di limiti alla proprieta` privata al fine di assicurarne la funzione sociale, purche` essi non giungano ad annullare le facolta` che formano la sostanza del diritto di proprieta`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - dell'art. 9, L. 15 settembre 1964 n. 756, e dell'articolo unico, della L. 1 marzo 1968 n. 188, nella parte in cui, prevedendo ripartizioni del prodotto del fondo sfavorevoli al concedente, non garantirebbero una sufficiente remunerazione della proprieta` e rischierebbero di condurre alla distruzione del capitale fondiario).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 15 settembre 1964 n. 756, nonché dell'articolo unico della legge 1 marzo 1968 n. 188, sollevate, in relazione all'articolo 3 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Lecce in data 5 dicembre 1975 e in relazione agli articoli 3 e 42 della Costituzione con le ordinanze del Pretore di Mesagne del 21 dicembre 1981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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