Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1982

Corte cost., sent. 4 febbraio 1982, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/1982
Data di deposito
4 febbraio 1982
Data di decisione
19 gennaio 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 869 del 10 novembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 9778

La norma che stabilisce per il personale degli uffici dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, aventi sede nella Capitale, un orario di lavoro diverso da quello di tutti gli altri impiegati della stessa Amministrazione che prestano servizio negli opifici e stabilimenti situati anch'essi nella Capitale, non determina una disparita` di trattamento, in quanto, la lamentata sperequazione deriva da una prassi amministrativa in forza della quale gli uffici statali e degli enti pubblici della Capitale fanno tuttora costante applicazione dell'orario a suo tempo fissato dall'abrogato decreto del Capo del Governo 17 settembre 1939. Tratterebbesi, pertanto, di una disuguaglianza di mero fatto, che solo per effetto di un salto logico potrebbe venire ricondotta alla disposizione impugnata (ovvero alle norme di cui essa fa rinvio) quale punto di riferimento dell'orario "per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella Capitale". Inammissimilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma secondo, l. 10 novembre 1970 n. 869 (disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con ordinanza in data 10 novembre 1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma secondo, legge 10 novembre 1970, n. 869 (disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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