Corte costituzionale
Sentenza n. 22/1982
Corte cost., sent. 4 febbraio 1982, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/1982
- Data di deposito
- 4 febbraio 1982
- Data di decisione
- 19 gennaio 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 869 del 10 novembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 9778
La norma che stabilisce per il personale degli uffici dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, aventi sede nella Capitale, un orario di lavoro diverso da quello di tutti gli altri impiegati della stessa Amministrazione che prestano servizio negli opifici e stabilimenti situati anch'essi nella Capitale, non determina una disparita` di trattamento, in quanto, la lamentata sperequazione deriva da una prassi amministrativa in forza della quale gli uffici statali e degli enti pubblici della Capitale fanno tuttora costante applicazione dell'orario a suo tempo fissato dall'abrogato decreto del Capo del Governo 17 settembre 1939. Tratterebbesi, pertanto, di una disuguaglianza di mero fatto, che solo per effetto di un salto logico potrebbe venire ricondotta alla disposizione impugnata (ovvero alle norme di cui essa fa rinvio) quale punto di riferimento dell'orario "per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella Capitale". Inammissimilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma secondo, l. 10 novembre 1970 n. 869 (disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con ordinanza in data 10 novembre 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma secondo, legge 10 novembre 1970, n. 869 (disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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