Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1982

Corte cost., sent. 24 novembre 1982, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
199/1982
Data di deposito
24 novembre 1982
Data di decisione
18 novembre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 10, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 10, comma 2, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 10, comma 8, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 10, comma 9, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 10, comma 6, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 5, legge n. 895 del 2 ottobre 1967

Parametri

Massime

Massima n. 9277

Le due fattispecie penali, contemplate rispettivamente dai commi secondo e ottavo dell'art. 10 l. 18 aprile 1975, n. 110, sono oggettivamente diverse e cio` giustifica il trattamento differenziato. Infatti l'ipotesi di chi fa collezioni di armi senza aver richiesto la licenza al Questore e, quindi, senza che la competente autorita` di P.S. ne sia a conoscenza, e` stata ritenuta piu` grave di quella in cui versa chi viene a trovarsi nel possesso di armi da guerra per le quali il suo dante causa aveva gia` ottenuta la licenza di raccolta. Non sussiste, quindi, la denunciata violazione del principio di eguaglianza ne` e` fondata la censura di violazione dell'art. 97 Cost. poiche`, il comma sesto dell'art. 10 non prevede alcun invito della Pubblica Amministrazione a munirsi della licenza di collezione di armi.

Massima n. 9278

Il reato di detenzione di armi comuni da sparo senza licenza concorre con quello di omessa denuncia di detenzione delle singole armi. E' evidente la diversita` tra la denuncia e la licenza per collezione: la denuncia concerne una o piu` armi, che non superino il limite imposto dalla legge, ed e` atto immediatamente successivo all'acquisto delle armi stesse; la licenza per collezione concerne armi in numero superiore a quel limite e deve essere rilasciata prima della detenzione dell'arma o delle armi che eccedono tale limite. La previsione della licenza per collezione trova la sua ratio nella necessita` di soddisfare quelle esigenze di difesa e di sicurezza sociale che impongono un effettivo controllo delle armi. E per realizzare in modo efficace tale controllo non e` sufficiente la presentazione di piu` denuncie concernenti ciascuna singola arma, perche` occorre una valutazione preventiva dei requisiti soggettivi e della capacita` tecnica del richiedente. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 commi sesto, ottavo, nono, decimo l. 18 aprile 1975, n. 110, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 9279

L'attenuante del fatto di lieve entita` (art. 5 l. 2 ottobre 1967, n. 895) e` da ritenere applicabile sia alla detenzione ed al porto di arma comune da sparo sia alla detenzione di armi senza la licenza di collezione. In tali sensi si e` consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha anche rilevato che una diversa interpretazione comporterebbe la conseguenza assurda della previsione per i reati di detenzione e porto di armi comuni da sparo, che destano minore allarme sociale e per tale unica ragione appaiono piu` suscettibili di concessione del beneficio, di una pena edittale piu` elevata, nel minimo, di quella comminata dagli artt. 2 e 7 l. n. 895 del 1967 per la detenzione di armi da guerra e anche nel massimo qualora a tale detenzione venisse applicata l'attenuante di cui all'art. 5 della stessa legge. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 commi sesto, ottavo, nono, decimo l. 18 aprile 1975, n. 110, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

1) Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi ottavo e decimo, legge 18 aprile 1975, n. 110 (nuove norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) proposte dal Tribunale di Rovigo, con due ordinanze 14 febbraio 1977, in riferimento agli. artt. 3 e 97 della Costituzione;

2) La questione di legittimità costituzionale del citato art. 10, commi sesto, ottavo e decimo, legge n. 110 del 1975 proposta dal Tribunale di Chiavari, con ordinanza 1 giugno 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

3) La questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, legge n. 110 del 1975 proposta dal Tribunale di Ancona, con ordinanza 18 febbraio 1981, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONIO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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