Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1982
Corte cost., sent. 4 febbraio 1982, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1982
- Data di deposito
- 4 febbraio 1982
- Data di decisione
- 19 gennaio 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:19
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1192 del 22 novembre 1961
- art. 1, legge n. 592 del 13 agosto 1969
- art. 2, legge n. 592 del 13 agosto 1969
Parametri
Massime
Massima n. 9776
La norma impugnata, nella parte in cui dispone che l'assegno perequativo, per i dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto della Azienda delle Ferrovie dello Stato, non e` assoggettabile a gravami contributivi di qualsiasi natura e non e` computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali, determinerebbe un ingiustificato trattamento differenziato a sfavore del personale delle imprese appaltatrici, rispetto a quello delle aziende autonome statali, per il quale la retribuzione percepita non sarebbe invece sottoposta a tali esclusioni. E cio` nonostante che, in forza del secondo comma dell'art. 2 d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, il trattamento economico del personale delle imprese appaltatrici non puo` essere comunque inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti delle aziende autonome statali, ove esista piena corrispondenza di mansioni. Poiche` tuttavia secondo l'ordinamento vigente (art. 1 della legge 13 agosto 1969, n. 592) non tutti gli elementi della retribuzione posti a base del raffronto sono assoggettabili a gravami contributivi e computabili ai fini dei vari istituti contrattuali, non emergendo dall'ordinanza di rimessione rispetto a quali dei suddetti elementi e` stata effettuata la comparazione, la Corte e` impossibilitata a decidere il merito della questione. E cio` anche a tacere del fatto che non ha forza di legge il d.P.R. n. 1192 del 1961, utilizzato dal giudice a quo come termine di comparazione (Inammissibilita` per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 l. 13 agosto 1969, n. 592, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, Cost., con ordinanza del Pretore di Milano del 13 gennaio 1975).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 13 agosto 1969, n. 592, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Milano del 13 gennaio 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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