Corte costituzionale
Sentenza n. 185/1982
Corte cost., sent. 17 novembre 1982, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 185/1982
- Data di deposito
- 17 novembre 1982
- Data di decisione
- 8 novembre 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:185
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 10, n.14, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Parametri
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 103, comma 2, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 11472
Le "materie di contabilita` pubblica" riservate dall'art. 103 secondo comma Cost. alla Corte dei Conti ricomprendono attivita` che hanno ad oggetto beni che sono gia` entrati nelle disponibilita` del soggetto pubblico e che danno luogo essenzialmente a rapporti di servizio tra tale soggetto pubblico e i titolari di suoi organi, siano o meno legati da rapporto di pubblico impiego. In questo ambito non rientrano le norme concernenti la predisposizione dei titoli giuridici delle entrate a carattere tributario, e quindi i rapporti che, per quanto attiene alle entrate dello Stato, si sostanziano nell'accertamento tributario. Consegue da cio` che la l. n. 825 del 1971, affidando ad appositi giudici la definizione delle controversie in materia tributaria, non ha intaccato la materia attribuita dall'art. 103, comma secondo, alla Corte dei conti. Ne` puo` ritenersi violata la disposizione sesta disp. trans. Cost. per i motivi gia` affermati da questa Corte con sentenza n. 215/1976. La censura del giudice a quo volta a sostenere la maggiore idoneita` della Corte dei conti a svolgere i compiti ora affidati alle commissioni si sostanzia in un giudizio di merito sulle scelte politiche del legislatore inibito alla Corte dall'art. 28 della l. 11 marzo 1953 n. 87. Non e` pertanto fondata - in riferimento agli artt. 103, comma secondo, 97 commi primo e secondo e sesta disp. trans. Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 n. 14 della l. 9 ottobre 1971 n. 825 (delega al Governo per la riforma tributaria) e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario). - Cfr. sent. n. 68/1971 - " " 215/1976
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega al Governo per la riforma tributaria") e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), sollevata dalla Commissione tributaria di 2 grado di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 103, secondo comma, 97, primo e secondo comma ed alla VI disposizione transitoria della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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