Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1982

Corte cost., sent. 17 novembre 1982, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/1982
Data di deposito
17 novembre 1982
Data di decisione
8 novembre 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:185

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 10, n.14, legge n. 825 del 9 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 11472

Le "materie di contabilita` pubblica" riservate dall'art. 103 secondo comma Cost. alla Corte dei Conti ricomprendono attivita` che hanno ad oggetto beni che sono gia` entrati nelle disponibilita` del soggetto pubblico e che danno luogo essenzialmente a rapporti di servizio tra tale soggetto pubblico e i titolari di suoi organi, siano o meno legati da rapporto di pubblico impiego. In questo ambito non rientrano le norme concernenti la predisposizione dei titoli giuridici delle entrate a carattere tributario, e quindi i rapporti che, per quanto attiene alle entrate dello Stato, si sostanziano nell'accertamento tributario. Consegue da cio` che la l. n. 825 del 1971, affidando ad appositi giudici la definizione delle controversie in materia tributaria, non ha intaccato la materia attribuita dall'art. 103, comma secondo, alla Corte dei conti. Ne` puo` ritenersi violata la disposizione sesta disp. trans. Cost. per i motivi gia` affermati da questa Corte con sentenza n. 215/1976. La censura del giudice a quo volta a sostenere la maggiore idoneita` della Corte dei conti a svolgere i compiti ora affidati alle commissioni si sostanzia in un giudizio di merito sulle scelte politiche del legislatore inibito alla Corte dall'art. 28 della l. 11 marzo 1953 n. 87. Non e` pertanto fondata - in riferimento agli artt. 103, comma secondo, 97 commi primo e secondo e sesta disp. trans. Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 n. 14 della l. 9 ottobre 1971 n. 825 (delega al Governo per la riforma tributaria) e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario). - Cfr. sent. n. 68/1971 - " " 215/1976

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega al Governo per la riforma tributaria") e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), sollevata dalla Commissione tributaria di 2 grado di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 103, secondo comma, 97, primo e secondo comma ed alla VI disposizione transitoria della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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