Corte costituzionale
Sentenza n. 171/1982
Corte cost., sent. 26 ottobre 1982, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/1982
- Data di deposito
- 26 ottobre 1982
- Data di decisione
- 19 ottobre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 102, codice di procedura penale 1930
- art. 103, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12155
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita', in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost., dell'art. 102 c.p.p., mancando ogni riferimento al caso concreto, ed esaurendosi il contenuto dell'ordinanza in mere considerazioni astratte ed apodittiche, con conseguente inosservanza del disposto dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.
Massima n. 12156
L'azione di restituzione o risarcitoria, esercitata mediante costituzione di parte civile, ha carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, e pertanto subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale. La costituzione di parte civile si differenzia notevolmente dalla domanda proposta davanti al giudice civile, sicche' non e' soggetta alle norme e ai principi propri del processo che si svolge davanti a quest'ultimo, ma trova la sua regolamentazione unicamente nella disciplina processuale penale.
Massima n. 12157
Secondo il "diritto vivente", l'art. 102, commi primo e secondo, c.p.p. va inteso in maniera restrittiva, nel senso, cioe', che non ogni assenza o allontanamento della parte civile comporta la revoca della costituzione, ma soltanto quello verificatosi al momento in cui essa ha l'onere di presentare le conclusioni: cio' perche' lo scopo della legge e' quello di evitare che la parte civile, con il suo comportamento omissivo, possa ritardare la conclusione del procedimento penale. Il regime della revoca non e', quindi, applicabile allorquando, essendosi l'assenza o l'allontanamento verificati in momenti diversi l'inconveniente in parola rimane di fatto escluso. Cio' premesso, la disomogeneita' delle posizioni della parte civile e dell'imputato, per un verso, e la possibilita' per la parte civile di esercitare, nonostante la revoca, l'azione civile in sede propria, per un altro verso, escludono che l'art. 102 c.p.p., violi rispettivamente gli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - S. 193/1974; 55/1971; 99/1973; 165/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, sollevata dal pretore di Terracina con l'ordinanza in epigrafe.
2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, sollevata dai pretori di Torino e di Locri con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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