Corte costituzionale
Sentenza n. 163/1982
Corte cost., sent. 22 ottobre 1982, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 163/1982
- Data di deposito
- 22 ottobre 1982
- Data di decisione
- 19 ottobre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:163
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 45, legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 1, legge n. 426 del 11 marzo 1971
- art. 45, legge n. 426 del 11 marzo 1971
Parametri
Massime
Massima n. 11406
Il difetto di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di legittimita` costituzionale rispetto al provvedimento che il giudice a quo deve adottare rende inammissibile la questione medesima (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti).
Massima n. 11407
L'iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro di Commercio non intralcia la promozione, da parte della Repubblica, dello sviluppo della cultura (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento all'art. 9 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti nel presupposto che da tale obbligo deriverebbero condizionamenti alla distribuzione della stampa che determinerebbero, in centri isolati o di assai ridotte dimensioni, la concreta impossibilita` di adeguata e pluralistica informazione incidendo negativamente sulla diffusione della cultura).
Massima n. 11408
L'iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro di Commercio - incidendo non sulla stampa, ma sul commercio dei giornali - non inceppa il diritto di esprimere il proprio pensiero con lo scritto o altro mezzo di diffusione (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento all'art. 21 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti nel presupposto che la richiesta licenza (determinerebbe, specie in piccoli centri), limitazioni alla libera diffusione e circolazione della stampa o di parte di essa e, quindi, all'informazione del libero pensiero). - V. sent. n. 48 del 1964
Massima n. 11409
L'iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro di Commercio non contrasta con l'art. 41 Cost. in quanto tale norma non vieta le autorizzazioni al compimento di attivita` economiche (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento all'art. 41 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti nel presupposto che non sussisterebbero esigenze pubblicistiche che impongano restrizioni di carattere amministrativo alla rivendita dei giornali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426 (disciplina del commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost., con ordinanza 22 luglio 1976 (n. 618 RO. 1976) dal Pretore di Atina;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426, sollevata in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost. con le tre ordinanze 7 febbraio 1977 (nn. 106 a 108 R.O. 1977) dal Pretore di Atina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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