Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1982

Corte cost., sent. 22 ottobre 1982, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/1982
Data di deposito
22 ottobre 1982
Data di decisione
19 ottobre 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:163

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 45, legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 1, legge n. 426 del 11 marzo 1971
  • art. 45, legge n. 426 del 11 marzo 1971

Parametri

Massime

Massima n. 11406

Il difetto di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di legittimita` costituzionale rispetto al provvedimento che il giudice a quo deve adottare rende inammissibile la questione medesima (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti).

Massima n. 11407

L'iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro di Commercio non intralcia la promozione, da parte della Repubblica, dello sviluppo della cultura (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento all'art. 9 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti nel presupposto che da tale obbligo deriverebbero condizionamenti alla distribuzione della stampa che determinerebbero, in centri isolati o di assai ridotte dimensioni, la concreta impossibilita` di adeguata e pluralistica informazione incidendo negativamente sulla diffusione della cultura).

Massima n. 11408

L'iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro di Commercio - incidendo non sulla stampa, ma sul commercio dei giornali - non inceppa il diritto di esprimere il proprio pensiero con lo scritto o altro mezzo di diffusione (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento all'art. 21 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti nel presupposto che la richiesta licenza (determinerebbe, specie in piccoli centri), limitazioni alla libera diffusione e circolazione della stampa o di parte di essa e, quindi, all'informazione del libero pensiero). - V. sent. n. 48 del 1964

Massima n. 11409

L'iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro di Commercio non contrasta con l'art. 41 Cost. in quanto tale norma non vieta le autorizzazioni al compimento di attivita` economiche (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 45 L. 11 giugno 1971 n. 426 sollevata, in riferimento all'art. 41 Cost., per la parte relativa all'obbligo di iscrizione dei rivenditori di giornali nel registro dei commercianti nel presupposto che non sussisterebbero esigenze pubblicistiche che impongano restrizioni di carattere amministrativo alla rivendita dei giornali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426 (disciplina del commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost., con ordinanza 22 luglio 1976 (n. 618 RO. 1976) dal Pretore di Atina;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426, sollevata in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost. con le tre ordinanze 7 febbraio 1977 (nn. 106 a 108 R.O. 1977) dal Pretore di Atina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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