Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1982

Corte cost., sent. 29 luglio 1982, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1982
Data di deposito
29 luglio 1982
Data di decisione
21 luglio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 40, ultimo co., legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • legge n. 386 del 17 agosto 1974
  • art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
  • art. 7, comma 6, decreto-legge n. 264 del 8 luglio 1974
  • art. 7, comma 2, decreto-legge n. 264 del 8 luglio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 11567

Il legislatore ordinario non ha dato attuazione al comma quarto dell'art. 39 (ne` rientra nei poteri di questa Corte scrutinare l'opportunita` o meno della inottemperanza), e, pertanto, non si e` data vita a quella "registrazione" nella quale si risolve la legittimazione dei sindacati a stipulare, con gli ulteriori requisiti richiesti dal comma quarto, contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce; inoltre nulla ha la meccanica dell'art. 39 da vedere con il procedimento di elaborazione degli atti previsti nelle disposizioni impugnate. Ne` in tal guisa individuata la funzione dei sindacati nelle normative del '68, del '69 e del '74 si vede in qual modo ne riesca offesa la liberta` sindacale garantita dal comma primo dell'art. 39. Meritano quindi conferma le ragioni in materia gia` in precedenza esposte da questa Corte. Pertanto le disposizioni che prevedono la necessaria conformita` delle determinazioni degli enti ospedalieri agli accordi collettivi nazionali in tema di compensi ai dipendenti non possono ritenersi illegittime sotto il profilo considerato. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 40, ultimo comma, l. 12 febbraio 1968, n. 132, 33 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, 7, commi secondo e sesto, d.l. 8 luglio 1974, n. 264, conv. con modificazioni nella l. 17 agosto 1974, n. 386, sollevate in riferimento all'art. 39, commi primo e quarto Cost.). - cfr. SS. nn. 106/1962, 54/1974

Massima n. 11568

L'attribuzione ad accordi collettivi nazionali anche futuri, per i quali non sono delineate sufficienti garanzie quanto ai tempi e alle modalita` di formazione, con la esclusione di qualsiasi norma avente forza di legge, dell'autorita` di atti idonei a porre nel nulla vuoi clausole di contratti individuali vuoi accordi a livello locale, provinciale e regionale, che concedono ai dipendenti migliori trattamenti retributivi, viola il principio della riserva di legge sull'organizzazione dei pubblici uffici. Cio` tanto piu` ove si consideri il rapporto, di recente affermato da questa Corte, tra l'art. 97 e l'art. 36 Cost., al rispetto del quale si e` riconosciuta l'influenza sull'andamento dell'amministrazione pubblica. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma secondo, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (divenuto 3 con la l. 17 agosto 1974, n. 386 di conversione). - cfr. SS. nn. 68/1980, 124/1968

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 439 a 442 R.O. 1976, 44 e 45 R.O. 1978, 114 e 115 R.O. 1979, 459 e 580 R.O. 1980, 602 R.O. 1981, 1 e 46 R.O. 1982,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 u.c. della legge 12 febbraio 1968 n. 132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), 33 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) e 7 commi 2 e 6 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria) conv.con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 n. 386, sollevata, in riferimento all'art. 39 commi 1 e 4 Cost., dai T.A.R. Piemonte, Umbria e Lombardia (Sezione staccata di Brescia) con le ordinanze indicate in motivazione;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 2 decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (divenuto 3 con la legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982.

F.to LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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