Corte costituzionale
Sentenza n. 161/1982
Corte cost., sent. 29 luglio 1982, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/1982
- Data di deposito
- 29 luglio 1982
- Data di decisione
- 21 luglio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, ultimo co., legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- legge n. 386 del 17 agosto 1974
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
- art. 7, comma 6, decreto-legge n. 264 del 8 luglio 1974
- art. 7, comma 2, decreto-legge n. 264 del 8 luglio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 11567
Il legislatore ordinario non ha dato attuazione al comma quarto dell'art. 39 (ne` rientra nei poteri di questa Corte scrutinare l'opportunita` o meno della inottemperanza), e, pertanto, non si e` data vita a quella "registrazione" nella quale si risolve la legittimazione dei sindacati a stipulare, con gli ulteriori requisiti richiesti dal comma quarto, contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce; inoltre nulla ha la meccanica dell'art. 39 da vedere con il procedimento di elaborazione degli atti previsti nelle disposizioni impugnate. Ne` in tal guisa individuata la funzione dei sindacati nelle normative del '68, del '69 e del '74 si vede in qual modo ne riesca offesa la liberta` sindacale garantita dal comma primo dell'art. 39. Meritano quindi conferma le ragioni in materia gia` in precedenza esposte da questa Corte. Pertanto le disposizioni che prevedono la necessaria conformita` delle determinazioni degli enti ospedalieri agli accordi collettivi nazionali in tema di compensi ai dipendenti non possono ritenersi illegittime sotto il profilo considerato. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 40, ultimo comma, l. 12 febbraio 1968, n. 132, 33 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, 7, commi secondo e sesto, d.l. 8 luglio 1974, n. 264, conv. con modificazioni nella l. 17 agosto 1974, n. 386, sollevate in riferimento all'art. 39, commi primo e quarto Cost.). - cfr. SS. nn. 106/1962, 54/1974
Massima n. 11568
L'attribuzione ad accordi collettivi nazionali anche futuri, per i quali non sono delineate sufficienti garanzie quanto ai tempi e alle modalita` di formazione, con la esclusione di qualsiasi norma avente forza di legge, dell'autorita` di atti idonei a porre nel nulla vuoi clausole di contratti individuali vuoi accordi a livello locale, provinciale e regionale, che concedono ai dipendenti migliori trattamenti retributivi, viola il principio della riserva di legge sull'organizzazione dei pubblici uffici. Cio` tanto piu` ove si consideri il rapporto, di recente affermato da questa Corte, tra l'art. 97 e l'art. 36 Cost., al rispetto del quale si e` riconosciuta l'influenza sull'andamento dell'amministrazione pubblica. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma secondo, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (divenuto 3 con la l. 17 agosto 1974, n. 386 di conversione). - cfr. SS. nn. 68/1980, 124/1968
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 439 a 442 R.O. 1976, 44 e 45 R.O. 1978, 114 e 115 R.O. 1979, 459 e 580 R.O. 1980, 602 R.O. 1981, 1 e 46 R.O. 1982,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 u.c. della legge 12 febbraio 1968 n. 132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), 33 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) e 7 commi 2 e 6 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria) conv.con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 n. 386, sollevata, in riferimento all'art. 39 commi 1 e 4 Cost., dai T.A.R. Piemonte, Umbria e Lombardia (Sezione staccata di Brescia) con le ordinanze indicate in motivazione;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 2 decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 (divenuto 3 con la legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982.
F.to LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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