Corte costituzionale
Sentenza n. 146/1982
Corte cost., sent. 27 luglio 1982, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/1982
- Data di deposito
- 27 luglio 1982
- Data di decisione
- 8 luglio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 217, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 11437
La configurazione della sentenza dichiarativa di fallimento quale elemento costitutivo del reato di bancarotta semplice, (fattispecie: omessa tenuta delle scritture contabili), anziche` come condizione di punibilita`, non viola il principio di uguaglianza ne` quello della personalita` della responsabilita` penale. Infatti, la sentenza dichiarativa di fallimento e` pronunciata dal tribunale anche d'ufficio, per cui e` da escludere che la realizzazione della fattispecie penale dipenda dal fatto dei creditori in relazione alla presentazione della istanza di fallimento e all'epoca della conseguente dichiarazione di fallimento. Inoltre, non e` possibile dall'operare di una causa di estinzione del reato quale l'amnistia argomentare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato stesso. Il favore, poi, riservato dal legislatore al fallito premorto rispetto al fallito in vita si spiega facilmente considerando che la responsabilita` penale si estingue con la morte del reo, al contrario della responsabilita` patrimoniale, che entro i limiti segnati dall'art. 11 legge fallimentare, giustifica il fallimento del debitore defunto. Infine, l'esperibilita`, ai sensi dell'art. 238 l.f., dell'azione penale da parte del p.m. prima della dichiarazione di fallimento contro il debitore reo di omessa tenuta delle scritture contabili si spiega col carattere cautelare dell'azione stessa che puo` essere esercitata solo quando preesista o sia contemporaneamente presentata domanda di fallimento e concorrano gravi motivi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 217, comma secondo, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 comma secondo r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 27 comma primo Cost., con ordinanza 21 ottobre 1981 (n. 265 R.0. 1981) del Tribunale di Genova.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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