Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1982

Corte cost., sent. 27 luglio 1982, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/1982
Data di deposito
27 luglio 1982
Data di decisione
8 luglio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, lett.f, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 10, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 13 aprile 1977

Parametri

Massime

Massima n. 9879

La deducibilita` degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari spetta, in forza del tenore della impugnata disposizione, tanto nel caso in cui il mutuo sia stato originariamente contratto dal contribuente, quanto in quello nel quale il contribuente debba rispondere per effetto dell'accollo posto in essere a seguito di accordo con l'originario mutuatario. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 10, comma primo, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in quanto limita, senza alcuna giustificazione, la deducibilita` degli interessi ai soli mutui ipotecari, e la esclude, invece, per i debiti derivanti da diverso titolo, ancorche` egualmente garantiti da ipoteca).

Massima n. 9880

Atteso che spetta al legislatore, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Amministrazione finanziaria, predisporre gli opportuni accorgimenti per impedire la consumazione di frodi fiscali, non e` arbitrario o irrazionale l'avere imposto, ai fini della deducibilita` degli interessi passivi, due requisiti concorrenti (contratto a carattere reale - mutuo -, garanzia ipotecaria) relativi all'effettivita` ed alla serieta` dell'operazione da cui gli interessi medesimi derivano, con la conseguente prevenzione di possibili frodi fiscali; ne` puo` considerarsi arbitrario ovvero irrazionale il limite di tre milioni alla stregua della condizione economica media della generalita` dei beneficiari di tale deduzione e in relazione all'oscillazione della moneta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost., dell'art. 10, comma primo, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo modificato dall'art. 5 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui prevede la deduzione degli interessi passivi unicamente in relazione a "mutui garantiti da ipoteca", con esclusione percio` di ogni altra fattispecie negoziale, e con il limite massimo di tre milioni).

Massima n. 9881

L'art. 47 Cost. contiene soltanto un principio politico a cui dovra` ispirarsi la futura normativa, ma non puo` certo impedire al legislatore ordinario di emanare in materia finanziaria tutte le norme giuridiche dirette a disciplinare nella maniera piu` opportuna ed efficace il gettito delle entrate ed a predisporre le misure necessarie ad evitare frodi fiscali, con l'unico limite costituito dalla vera e propria contraddizione o compromissione dell'anzidetto principio politico. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost., dell'art. 10, comma primo, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo modificato dall'art. 5 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui prevede la deduzione degli interessi passivi unicamente in relazione a "mutui garantiti da ipoteca", con esclusione percio` di ogni altra fattispecie negoziale, e con il limite massimo di tre milioni).

Massima n. 9882

Il principio della capacita` contributiva ha carattere oggettivo, e il divieto di leggi retroattive in materia tributaria (pur essendo auspicabile che il legislatore non adotti leggi siffatte) non trova riscontro nel precetto dell'art. 25, comma secondo, Cost. (limitato alla materia penale). La legge tributaria puo` qiundi incidere sulla capacita` contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione e rilevata da fatti passati, purche` tale capacita` sia ancora sussistente al momento dell'imposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 23 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui estende la disciplina di cui al precedente art. 5, comma secondo, lett. c, alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1977, relative ai redditi percepiti nel 1976).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo modificato dall'art. 5 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera con l'ordinanza n. 815 del 1981, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione di cui al n. 1, sollevata dalla stessa Commissione tributaria di primo grado di Lucera con ordinanze n. 496 del 1980, 813 e 814 del 1981 e da quella di Roma con ordinanza n. 897 del 1980, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost.;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui esso estende la disciplina di cui al precedente art. 5, secondo comma, lett. c, alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1977, relative ai redditi percepiti nel 1976, sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pisa e di Roma, rispettivamente con ordinanze n. 582, 583 e 897 del 1980, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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