Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1982

Corte cost., sent. 27 luglio 1982, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/1982
Data di deposito
27 luglio 1982
Data di decisione
8 luglio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:141

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12118

Il trattamento riservato all'infermo di mente imputato dall'art. 88 c.p.p., con la possibilita' di un suo coattivo ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, e' diverso da quello riservato dalla L. n. 180 del 1978 all' infermo di mente non imputato. Tale diversita' di trattamento non appare irragionevole anche nel caso in cui il ricovero riguardi un imputato in stato di liberta', giacche' la specifica condizione che distingue l'imputato dal comune infermo di mente non puo' essere definita a priori irrilevante ai fini delle determinazioni concernenti la sorte dell'imputato medesimo durante la sospensione del processo, necessaria per salvaguardare il diritto di difesa.

Massima n. 12119

Il provvedimento di ricovero previsto dall'art. 88 c.p.p. si inserisce in una vicenda che - con il riferirsi ai soli soggetti infermi di mente nel corso del processo e non anche ai soggetti infermi di mente sia al momento del fatto sia nel corso del processo - non potra' concludersi con l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Tale provvedimento non comporta, quindi, l'applicazione in via provvisoria di una misura di sicurezza rispondendo a finalita' cautelari inerenti al processo ovvero a finalita' di cura e di custodia dell'infermo di mente. La sua applicazione non puo', pertanto, considerarsi la conseguenza di un anticipato giudizio di colpevolezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 88 c.p.p. e 206 c.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, secondo comma, Cost., dal giudice istruttore presso il tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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