Corte costituzionale
Sentenza n. 141/1982
Corte cost., sent. 27 luglio 1982, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/1982
- Data di deposito
- 27 luglio 1982
- Data di decisione
- 8 luglio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 88, codice di procedura penale 1930
- art. 206, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 12118
Il trattamento riservato all'infermo di mente imputato dall'art. 88 c.p.p., con la possibilita' di un suo coattivo ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, e' diverso da quello riservato dalla L. n. 180 del 1978 all' infermo di mente non imputato. Tale diversita' di trattamento non appare irragionevole anche nel caso in cui il ricovero riguardi un imputato in stato di liberta', giacche' la specifica condizione che distingue l'imputato dal comune infermo di mente non puo' essere definita a priori irrilevante ai fini delle determinazioni concernenti la sorte dell'imputato medesimo durante la sospensione del processo, necessaria per salvaguardare il diritto di difesa.
Massima n. 12119
Il provvedimento di ricovero previsto dall'art. 88 c.p.p. si inserisce in una vicenda che - con il riferirsi ai soli soggetti infermi di mente nel corso del processo e non anche ai soggetti infermi di mente sia al momento del fatto sia nel corso del processo - non potra' concludersi con l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Tale provvedimento non comporta, quindi, l'applicazione in via provvisoria di una misura di sicurezza rispondendo a finalita' cautelari inerenti al processo ovvero a finalita' di cura e di custodia dell'infermo di mente. La sua applicazione non puo', pertanto, considerarsi la conseguenza di un anticipato giudizio di colpevolezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 88 c.p.p. e 206 c.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, secondo comma, Cost., dal giudice istruttore presso il tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze