Corte costituzionale
Sentenza n. 135/1982
Corte cost., sent. 14 luglio 1982, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/1982
- Data di deposito
- 14 luglio 1982
- Data di decisione
- 7 luglio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 66, codice di procedura penale 1930
- art. 315-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12153
La posizione del giudice e del perito nel processo penale si differenziano radicalmente (spettando al primo la definizione del giudizio, al perito la sola funzione di portare al giudice elementi utili ai fini della decisione): considerata la differenza sostanziale di posizioni, la difformita' della disciplina risultante dal confronto tra l'art. 66 e l'art. 315-bis c.p.p. non contrasta con il principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 315-bis c.p.p., nella parte in cui dispone che la ricusazione del perito deve avvenire prima che questo cominci a prestare il suo ufficio).
Massima n. 12154
L'art. 108 Cost., che e' diretto a tutelare l'indipendenza di chiunque partecipi all'amministrazione della giustizia con poteri e funzioni di natura giurisdizionale, non si estende al perito che, pacificamente, non svolge funzioni giurisdizionali ma e' investito del compito di svolgere un'attivita' ausiliaria il cui regolare svolgimento il legislatore ordinario ha inteso garantire con lo strumento della ricusazione, a prescindere dalla esigenza costituzionale garantita dall'art. 108 Cost. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 108 Cost., della questione di legittimita' dell'art. 315-bis c.p.p., nella parte in cui dispone che la ricusazione del perito deve avvenire prima che questo abbia prestato il suo ufficio).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 315 bis, cod. proc. penale, sollevate dal Pretore di Bressanone e dal giudice istruttore presso il Tribunale di
Velletri con le ordinanze indicate in epigrafe, in relazione agli artt. 3 e 108 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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