Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1982

Corte cost., sent. 8 luglio 1982, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/1982
Data di deposito
8 luglio 1982
Data di decisione
30 giugno 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:121

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 9872

Il principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita` contributiva proclamato dall'art. 53 Cost. puo` essere invocato in relazione alle norme che determinano l'obbligo contributivo e la sua misura (come l'art. 11 d.P.R. n. 643 del 1972), e non anche a quelle che si riferiscono al procedimento per l'applicazione dell'imposta (come l'art. 18 d.P.R. n. 643 del 1972, relativo alla decadenza dal diritto di calcolo delle spese derivante dalla mancata o tardiva denunzia). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui prescrive l'obbligo della documentazione delle spese incrementative a pena di decadenza).

Massima n. 9873

Il diverso pregiudizio in fatto derivante al contribuente dalla mancata tempestiva documentazione delle spese incrementative (con conseguenze che si assumono piu` gravi) ovvero dalla tardiva denunzia del trasferimento accompagnata dalla documentazione non assume rilievo costituzionale, stante anche la considerazione che nella prima ipotesi si tratterebbe del mancato perseguimento di un utile derivante dall'adempimento di un onere, mentre nella seconda ipotesi si tratterebbe di sanzioni conseguenti alla violazione di obblighi del contribuente e del notaio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui prescrive l'obbligo della documentazione delle spese incrementative a pena di decadenza, con conseguenze piu` gravi di quelle previste in caso di tardiva denuncia di trasferimento del bene).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza 6 giugno 1977 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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