Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1982
Corte cost., sent. 8 luglio 1982, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1982
- Data di deposito
- 8 luglio 1982
- Data di decisione
- 30 giugno 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 9872
Il principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita` contributiva proclamato dall'art. 53 Cost. puo` essere invocato in relazione alle norme che determinano l'obbligo contributivo e la sua misura (come l'art. 11 d.P.R. n. 643 del 1972), e non anche a quelle che si riferiscono al procedimento per l'applicazione dell'imposta (come l'art. 18 d.P.R. n. 643 del 1972, relativo alla decadenza dal diritto di calcolo delle spese derivante dalla mancata o tardiva denunzia). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui prescrive l'obbligo della documentazione delle spese incrementative a pena di decadenza).
Massima n. 9873
Il diverso pregiudizio in fatto derivante al contribuente dalla mancata tempestiva documentazione delle spese incrementative (con conseguenze che si assumono piu` gravi) ovvero dalla tardiva denunzia del trasferimento accompagnata dalla documentazione non assume rilievo costituzionale, stante anche la considerazione che nella prima ipotesi si tratterebbe del mancato perseguimento di un utile derivante dall'adempimento di un onere, mentre nella seconda ipotesi si tratterebbe di sanzioni conseguenti alla violazione di obblighi del contribuente e del notaio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui prescrive l'obbligo della documentazione delle spese incrementative a pena di decadenza, con conseguenze piu` gravi di quelle previste in caso di tardiva denuncia di trasferimento del bene).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza 6 giugno 1977 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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