Corte costituzionale
Sentenza n. 12/1982
Corte cost., sent. 1° febbraio 1982, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/1982
- Data di deposito
- 1° febbraio 1982
- Data di decisione
- 14 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972
Parametri
Massime
Massima n. 9432
Non contrasta col principio di uguaglianza una disciplina che, in seguito a innovazioni lagislative relative all'ordinamento dei Segretari comunali, detti una disciplina differenziata in ordine alla decorrenza del nuovo inquadramento tra funzionari direttivi e dirigenti: le rispettive posizioni, infatti, non sono omogenee. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dgli artt. 21 e 23 del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, recante "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali", che fissano una diversa decorrenza, per il nuovo inquadramento tra segretari inquadrati in qualifiche direttive e segretari inquadrati nella dirigenza).
Massima n. 9433
Il mancato inquadramento a fini pensionistici in una qualifica dirigenziale in precedenza non prevista per una determinata carriera (nella specie quella dei segretari comunali e provinciali), non puo` costituire lesione di diritti quesiti. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 recante "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali", sollevata in quanto la legge di delegazione prevedeva la salvaguardia dei diritti quesiti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 ("Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali") sollevata dal TAR del Lazio con ordinanza emessa il 5 marzo 1975, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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