Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1982

Corte cost., sent. 1° febbraio 1982, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/1982
Data di deposito
1° febbraio 1982
Data di decisione
14 gennaio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972
  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972

Parametri

Massime

Massima n. 9432

Non contrasta col principio di uguaglianza una disciplina che, in seguito a innovazioni lagislative relative all'ordinamento dei Segretari comunali, detti una disciplina differenziata in ordine alla decorrenza del nuovo inquadramento tra funzionari direttivi e dirigenti: le rispettive posizioni, infatti, non sono omogenee. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dgli artt. 21 e 23 del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, recante "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali", che fissano una diversa decorrenza, per il nuovo inquadramento tra segretari inquadrati in qualifiche direttive e segretari inquadrati nella dirigenza).

Massima n. 9433

Il mancato inquadramento a fini pensionistici in una qualifica dirigenziale in precedenza non prevista per una determinata carriera (nella specie quella dei segretari comunali e provinciali), non puo` costituire lesione di diritti quesiti. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 recante "Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali", sollevata in quanto la legge di delegazione prevedeva la salvaguardia dei diritti quesiti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 ("Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali") sollevata dal TAR del Lazio con ordinanza emessa il 5 marzo 1975, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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