Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1982

Corte cost., sent. 18 giugno 1982, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/1982
Data di deposito
18 giugno 1982
Data di decisione
3 giugno 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 260, codice penale militare di pace
  • art. 260, comma 2, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 9701

L'art. 260, comma secondo, C.P.M.P. - nel disporre che taluni reati di lieve entita` sono puniti a richiesta del comandante del corpo o dell'ente da cui il militare dipende - stabilisce soltanto una condizione per il promovimento dell'azione penale, il che, come la Corte ha ripetutamente affermato, non contrasta con l'art. 112 Cost. La norma costituzionale infatti, affermando la obbligatorieta` dell'azione penale, non esclude che l'ordinamento preveda determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa, anche in considerazione degli interessi perseguiti dalla P.A. Interesse che, nel caso dell'art. 260, comma secondo, C.P.M.P., e` identificabile nella convenienza che, ai fini dell'apprezzamento delle circostanze tutte del fatto, intervenga il comandante, piu` direttamente in grado di formulare un giudizio sulla rilevanza del fatto medesimo e sulla personalita` dell'agente. (non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 260, comma secondo, C.P.M.P., sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.). Cfr. sentt. nn. 22/59; 109/67; 104/74

Massima n. 9702

Non viola il principio di eguaglianza l'art. 260, secondo comma, C.P.M.P., che subordina la punibilita` di alcuni reati militari alla richiesta del comandante del corpo e dell'ente da cui il militare dipende, in relazione alle disparita` che potrebbero derivare dalla discrezionalita` del giudizio di tale autorita` amministrativa. La discrezionalita` nell'applicazione della legge non puo` infatti dar luogo a disparita` di trattamento apprezzabili sotto il profilo del principio di uguaglianza, ma, tutt'al piu` a mere disparita` di fatto, di per se` inidonee a determinare la illegittimita` del precetto. (Manifesta infondatezza della questione di l.c. dell'art. 260, comma secondo, C.P.M.P., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). Cfr. ord. n.60/78

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, Codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all'art. 112 della Costituzione, con ordinanza del Tribunale militare territoriale di Torino del 18 febbraio 1981;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della detta norma sollevata con la menzionata ordinanza in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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