Corte costituzionale
Sentenza n. 114/1982
Corte cost., sent. 18 giugno 1982, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/1982
- Data di deposito
- 18 giugno 1982
- Data di decisione
- 3 giugno 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 260, codice penale militare di pace
- art. 260, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 9701
L'art. 260, comma secondo, C.P.M.P. - nel disporre che taluni reati di lieve entita` sono puniti a richiesta del comandante del corpo o dell'ente da cui il militare dipende - stabilisce soltanto una condizione per il promovimento dell'azione penale, il che, come la Corte ha ripetutamente affermato, non contrasta con l'art. 112 Cost. La norma costituzionale infatti, affermando la obbligatorieta` dell'azione penale, non esclude che l'ordinamento preveda determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa, anche in considerazione degli interessi perseguiti dalla P.A. Interesse che, nel caso dell'art. 260, comma secondo, C.P.M.P., e` identificabile nella convenienza che, ai fini dell'apprezzamento delle circostanze tutte del fatto, intervenga il comandante, piu` direttamente in grado di formulare un giudizio sulla rilevanza del fatto medesimo e sulla personalita` dell'agente. (non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 260, comma secondo, C.P.M.P., sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.). Cfr. sentt. nn. 22/59; 109/67; 104/74
Massima n. 9702
Non viola il principio di eguaglianza l'art. 260, secondo comma, C.P.M.P., che subordina la punibilita` di alcuni reati militari alla richiesta del comandante del corpo e dell'ente da cui il militare dipende, in relazione alle disparita` che potrebbero derivare dalla discrezionalita` del giudizio di tale autorita` amministrativa. La discrezionalita` nell'applicazione della legge non puo` infatti dar luogo a disparita` di trattamento apprezzabili sotto il profilo del principio di uguaglianza, ma, tutt'al piu` a mere disparita` di fatto, di per se` inidonee a determinare la illegittimita` del precetto. (Manifesta infondatezza della questione di l.c. dell'art. 260, comma secondo, C.P.M.P., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). Cfr. ord. n.60/78
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, Codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all'art. 112 della Costituzione, con ordinanza del Tribunale militare territoriale di Torino del 18 febbraio 1981;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della detta norma sollevata con la menzionata ordinanza in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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