Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1982

Corte cost., sent. 1° febbraio 1982, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1982
Data di deposito
1° febbraio 1982
Data di decisione
14 gennaio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1564 del 20 dicembre 1951
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1331 del 24 agosto 1963

Parametri

Massime

Massima n. 9974

Poiche` l'art. 1 della l. 20 dicembre 1951, n. 1564 si limita a stabilire, per i giornalisti iscritti all'INPGI, il principio di sostitutivita` delle pensioni erogate da detto istituto alle pensioni INPS e non distingue tra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti, non e` ad esso imputabile l'esclusione delle pensioni INPGI di questi ultimi. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 l. n. 1564 del 1951).

Massima n. 9975

La fonte dell'esclusione dei giornalisti pubblicisti dalle pensioni INPGI va ravvisata nell'art. 2 dello statuto dell'Istituto, approvato con d.P.R. n. 1331 del 1963, il quale, in correlazione con il d.m. 1 gennaio 1953, viene a distinguere fra giornalisti "professionisti", cui e` applicabile la assistenza INPGI e "pubblicisti" ammessi a godere della pensione INPS; ma poiche` la norma statutaria non e` assistita dalla forza di legge, la Corte non puo` essere investita della relativa censura di incostituzionalita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 d.P.R. n.1331 del 1963, sollevata in relazione agli artt. 30 e 38 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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