Corte costituzionale
Sentenza n. 11/1982
Corte cost., sent. 1° febbraio 1982, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/1982
- Data di deposito
- 1° febbraio 1982
- Data di decisione
- 14 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1564 del 20 dicembre 1951
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1331 del 24 agosto 1963
Parametri
Massime
Massima n. 9974
Poiche` l'art. 1 della l. 20 dicembre 1951, n. 1564 si limita a stabilire, per i giornalisti iscritti all'INPGI, il principio di sostitutivita` delle pensioni erogate da detto istituto alle pensioni INPS e non distingue tra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti, non e` ad esso imputabile l'esclusione delle pensioni INPGI di questi ultimi. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 l. n. 1564 del 1951).
Massima n. 9975
La fonte dell'esclusione dei giornalisti pubblicisti dalle pensioni INPGI va ravvisata nell'art. 2 dello statuto dell'Istituto, approvato con d.P.R. n. 1331 del 1963, il quale, in correlazione con il d.m. 1 gennaio 1953, viene a distinguere fra giornalisti "professionisti", cui e` applicabile la assistenza INPGI e "pubblicisti" ammessi a godere della pensione INPS; ma poiche` la norma statutaria non e` assistita dalla forza di legge, la Corte non puo` essere investita della relativa censura di incostituzionalita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 d.P.R. n.1331 del 1963, sollevata in relazione agli artt. 30 e 38 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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