Corte costituzionale
Ordinanza n. 49/1982
Corte cost., ord. 16 febbraio 1982, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 49/1982
- Data di deposito
- 16 febbraio 1982
- Data di decisione
- 22 gennaio 1982
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 15672
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 102/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti impugnate, con sentenza n. 102 del 1981 - sollevate dai Pretori di Bari, Avellino e Nuoro e dal Tribunale di La Spezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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