Corte costituzionale
Ordinanza n. 44/1982
Corte cost., ord. 16 febbraio 1982, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 44/1982
- Data di deposito
- 16 febbraio 1982
- Data di decisione
- 22 gennaio 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, ultimo co., legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 22, comma 3, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 5, comma 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 5, comma 3, legge n. 194 del 22 maggio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 14528
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata sotto il profilo che l'apposito regime dell'interruzione infratrimestrale della gravidanza dettato dalle norme censurate con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 194 del 1978 violerebbe i precetti costituzionali dai quali si assume tutelato il diritto alla vita del concepito, in quanto, come gia' affermato, l'eventuale pronunzia di accoglimento implicherebbe l'estensione al caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto dall'art. 22, terzo comma, della legge n. 194 del 1978, per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi di gravidanza, determinando cosi' l'insorgenza di una nuova norma incriminatrice la cui produzione e' riservata al legislatore. - S. n. 108/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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