Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1982

Corte cost., ord. 16 febbraio 1982, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
44/1982
Data di deposito
16 febbraio 1982
Data di decisione
22 gennaio 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, ultimo co., legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 22, comma 3, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 5, comma 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 5, comma 3, legge n. 194 del 22 maggio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 14528

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata sotto il profilo che l'apposito regime dell'interruzione infratrimestrale della gravidanza dettato dalle norme censurate con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 194 del 1978 violerebbe i precetti costituzionali dai quali si assume tutelato il diritto alla vita del concepito, in quanto, come gia' affermato, l'eventuale pronunzia di accoglimento implicherebbe l'estensione al caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto dall'art. 22, terzo comma, della legge n. 194 del 1978, per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi di gravidanza, determinando cosi' l'insorgenza di una nuova norma incriminatrice la cui produzione e' riservata al legislatore. - S. n. 108/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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