Corte costituzionale
Ordinanza n. 260/1982
Corte cost., ord. 31 dicembre 1982, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 260/1982
- Data di deposito
- 31 dicembre 1982
- Data di decisione
- 22 dicembre 1982
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
- art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 15711
Questioni concernenti norme gia' dichiarate illegittime nelle parti denunciate dai giudici remittenti. - S. n. 102/1982 e 34/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 - già decise con le sentenze nn. 34 del 1981 e 102 del 1982 - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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