Corte costituzionale
Ordinanza n. 213/1982
Corte cost., ord. 9 dicembre 1982, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 213/1982
- Data di deposito
- 9 dicembre 1982
- Data di decisione
- 30 novembre 1982
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 9, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 57, codice penale
- art. 1, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 12760
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 L. 8 febbraio 1948 n. 47 (disp. sulla stampa) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Invero le argomentazioni secondo cui le acquisizioni della tecnica sono oggi volte a consentire la riproduzione, la reiterazione e la conseguente permanenza nel tempo dei messaggi radiofonici e televisivi non assumono il significato di "communis opinio" attesoche' la stampa viene anche in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben piu' pericoloso di altri mezzi di pubblicita' per cui anche nei tempi presenti in cui si registrano sempre piu' cospicue masse di spettatori, la stampa non ha cessato di profilarsi quale piu' pericoloso veicolo di diffamazione. Comunque il compito di ridurre il solco che separa la legge del '48 dalla piu' recente legge del 1975 non puo' essere esplicato dalla Corte ma deve essere ottemperato dal legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 33, 34, 154, 202 a 205, 225 a 227, 291 a 294, 307 a 309 R.O. 1982,
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze 17 marzo, 31 ottobre e 14 novembre 1981, 12 gennaio, 13 gennaio (due), 27 gennaio, 9, 17, 20 e 27 febbraio 1982 del Tribunale di Roma sezione IV penale, 12 e 28 gennaio, 17 e 23 febbraio 1982 del Tribunale penale di Monza;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze sub 1) del Tribunale di Roma, sezione IV penale, e 12 e 28 gennaio 1982 del Tribunale penale di Monza.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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