Corte costituzionale

Ordinanza n. 213/1982

Corte cost., ord. 9 dicembre 1982, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
213/1982
Data di deposito
9 dicembre 1982
Data di decisione
30 novembre 1982
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:213

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 9, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 57, codice penale
  • art. 1, legge n. 47 del 8 febbraio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 12760

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 L. 8 febbraio 1948 n. 47 (disp. sulla stampa) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Invero le argomentazioni secondo cui le acquisizioni della tecnica sono oggi volte a consentire la riproduzione, la reiterazione e la conseguente permanenza nel tempo dei messaggi radiofonici e televisivi non assumono il significato di "communis opinio" attesoche' la stampa viene anche in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben piu' pericoloso di altri mezzi di pubblicita' per cui anche nei tempi presenti in cui si registrano sempre piu' cospicue masse di spettatori, la stampa non ha cessato di profilarsi quale piu' pericoloso veicolo di diffamazione. Comunque il compito di ridurre il solco che separa la legge del '48 dalla piu' recente legge del 1975 non puo' essere esplicato dalla Corte ma deve essere ottemperato dal legislatore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 33, 34, 154, 202 a 205, 225 a 227, 291 a 294, 307 a 309 R.O. 1982,

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze 17 marzo, 31 ottobre e 14 novembre 1981, 12 gennaio, 13 gennaio (due), 27 gennaio, 9, 17, 20 e 27 febbraio 1982 del Tribunale di Roma sezione IV penale, 12 e 28 gennaio, 17 e 23 febbraio 1982 del Tribunale penale di Monza;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze sub 1) del Tribunale di Roma, sezione IV penale, e 12 e 28 gennaio 1982 del Tribunale penale di Monza.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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