Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/1982
Corte cost., ord. 9 dicembre 1982, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/1982
- Data di deposito
- 9 dicembre 1982
- Data di decisione
- 30 novembre 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 121, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 5, legge n. 313 del 5 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 14566
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313), nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito. Dopo l'emanazione di diverse decisioni di infondatezza e manifesta infondatezza della dedotta questione, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato infatti integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioe', che questo ecceda di dieci, di venti, di trenta o di oltre trenta quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo. Si rende pertanto necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Tribunale di Caltanissetta ed al Pretore di Riesi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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