Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1982

Corte cost., ord. 9 dicembre 1982, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
209/1982
Data di deposito
9 dicembre 1982
Data di decisione
30 novembre 1982
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 121, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
  • art. 5, legge n. 313 del 5 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 14566

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313), nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito. Dopo l'emanazione di diverse decisioni di infondatezza e manifesta infondatezza della dedotta questione, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato infatti integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioe', che questo ecceda di dieci, di venti, di trenta o di oltre trenta quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo. Si rende pertanto necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Tribunale di Caltanissetta ed al Pretore di Riesi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze