Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/1982

Corte cost., ord. 9 dicembre 1982, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
208/1982
Data di deposito
9 dicembre 1982
Data di decisione
30 novembre 1982
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:208

Norme oggetto del giudizio

  • art. 286, codice penale militare di pace
  • art. 415, codice penale militare di pace
  • art. 35, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 429, codice penale militare di pace
  • art. 419, codice penale militare di pace
  • art. 400, codice penale militare di pace
  • art. 428, codice penale militare di pace
  • art. 31, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 280, codice penale militare di pace
  • art. 417, codice penale militare di pace
  • art. 418, codice penale militare di pace
  • art. 279, codice penale militare di pace
  • art. 416, codice penale militare di pace
  • art. 431, codice penale militare di pace
  • art. 29, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 33, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 281, codice penale militare di pace
  • art. 421, codice penale militare di pace
  • art. 432, codice penale militare di pace
  • art. 426, codice penale militare di pace
  • art. 37, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 423, codice penale militare di pace
  • art. 277, codice penale militare di pace
  • art. 38, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 430, codice penale militare di pace
  • art. 282, codice penale militare di pace
  • art. 36, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 278, codice penale militare di pace
  • art. 427, codice penale militare di pace
  • art. 420, codice penale militare di pace
  • art. 422, codice penale militare di pace
  • art. 28, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 30, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 34, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 425, codice penale militare di pace
  • art. 32, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 424, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 14564

E' manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 286 del codice penale militare di guerra, riguardante i Tribunali militari di bordo, sollevata in riferimento agli artt. 52, terzo comma, 101 e 112 Cost., stante l'inapplicabilita' della norma impugnata in un procedimento penale per un reato militare che si assume commesso, come nella specie, in tempo di pace.

Massima n. 14565

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 52, comma terzo, 101 e 112 Cost. - degli artt. da 277 a 282, 400 e da 415 a 431, 432, cod. pen. mil. di pace, nonche' degli artt. da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui contemplano i Tribunali militari di bordo, essendo state abrogate le norme denunziate con legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace" (art. 16), la quale in particolare prevede la ricorribilita' in cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale, avverso i provvedimenti dei giudici militari (art. 6) e la soppressione dei Tribunali militari di bordo, le cui competenze sono state trasferite ai Tribunali militari (art. 8), per cui e' necessario che i giudici a quibus procedano a nuovo esame della rilevanza, tenendo conto della disciplina introdotta con la sopravvenuta legge n. 180 del 1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 286 del codice penale militare di guerra, sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale militare di Bari con ordinanza in data 15 maggio 1979, in riferimento agli artt. 52, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione,

ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione (R.O. n. 470/1978) ed ai Giudici istruttori dei Tribunali territoriali militari di Bari (R.O. n. 525/1979) e Roma (R.O. n. 142/1981) perché procedano a nuovo esame della rilevanza alla luce della nuova disciplina introdotta con la citata legge n. 180 del 1981.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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