Corte costituzionale
Ordinanza n. 147/1982
Corte cost., ord. 27 luglio 1982, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 147/1982
- Data di deposito
- 27 luglio 1982
- Data di decisione
- 8 luglio 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 313 del 5 maggio 1976
- art. 121, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 14550
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito; nonche' del medesimo articolo in quanto, prevedendo espressamente la responsabilita' penale del solo conducente del veicolo (terzo comma) ed escludendo implicitamente quella del conducente e del proprietario che li dichiara civilmente responsabili in solido (quarto comma), concreterebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento, con violazione del principio di uguaglianza. A prescindere infatti che la prima questione e' stata gia' dichiarata non fondata e piu' volte manifestamente infondata, e che la seconda poggia su un equivoco interpretativo - in quanto, come gia' precisato dalla Corte, la partecipazione sia dolosa che colposa a reati contravvenzionali, secondo la comune opinione dottrinale e giurisprudenziale, assume rilevanza penale in forza dei principi generali sul concorso di persone -, v'e' da considerare che dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale stabilisce ora espressamente, al decimo comma, che le sanzioni amministrative previste a carico di "chiunque circoli" con veicoli di peso complessivo superiore al consentito "si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo", per cui si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimita' costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta normativa. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 135/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982; 107/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Pretore di Pontedecimo ed al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GUSEPPE FERRARI FRANCESCO
SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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