Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1982

Corte cost., ord. 1° febbraio 1982, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
14/1982
Data di deposito
1° febbraio 1982
Data di decisione
14 gennaio 1982
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972
  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972

Parametri

Massime

Massima n. 14258

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - degli artt. 21 e 23 del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali), sollevata: a) sotto il profilo della ingiustificata e deteriore differenza di trattamento riservata da tali norme ai segretari capo di prima classe, rispetto a quello fatto ai segretari capo di seconda classe ed ai segretari comunali di prima e seconda classe, questi ultimi promovibili ed inquadrabili nella qualifica di segretario capo, purche' in servizio alla data del 30 giugno 1970, mentre i segretari capo di prima classe sono promovibili alla qualifica dirigenziale solo se in servizio alla data (12 dicembre 1972) di entrata in vigore del decreto succitato; b) sotto il profilo della violazione dell'art. 11 della legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249, che statuiva il principio direttivo del rispetto delle posizioni acquisite. Successivamente alla ordinanza di rimessione, la normativa impugnata e' stata infatti modificata dalla legge 19 maggio 1976, n. 391, la quale ha statuito che i segretari comunali cessati dal servizio nel periodo 30 dicembre 1970 - 11 dicembre 1972 con la qualifica di segretario capo di prima classe conseguono, dalla data di cessazione dal servizio, la nomina a segretario generale di seconda classe, per cui si rende necessario - tenuto conto che nella specie il ricorrente risulta essere stato collocato a riposo con decorrenza dal 15 settembre 1972 - il riesame della rilevanza della dedotta questione alla stregua della disciplina legislativa sopravvenuta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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