Corte costituzionale
Ordinanza n. 14/1982
Corte cost., ord. 1° febbraio 1982, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 14/1982
- Data di deposito
- 1° febbraio 1982
- Data di decisione
- 14 gennaio 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972
Parametri
Massime
Massima n. 14258
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - degli artt. 21 e 23 del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali), sollevata: a) sotto il profilo della ingiustificata e deteriore differenza di trattamento riservata da tali norme ai segretari capo di prima classe, rispetto a quello fatto ai segretari capo di seconda classe ed ai segretari comunali di prima e seconda classe, questi ultimi promovibili ed inquadrabili nella qualifica di segretario capo, purche' in servizio alla data del 30 giugno 1970, mentre i segretari capo di prima classe sono promovibili alla qualifica dirigenziale solo se in servizio alla data (12 dicembre 1972) di entrata in vigore del decreto succitato; b) sotto il profilo della violazione dell'art. 11 della legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249, che statuiva il principio direttivo del rispetto delle posizioni acquisite. Successivamente alla ordinanza di rimessione, la normativa impugnata e' stata infatti modificata dalla legge 19 maggio 1976, n. 391, la quale ha statuito che i segretari comunali cessati dal servizio nel periodo 30 dicembre 1970 - 11 dicembre 1972 con la qualifica di segretario capo di prima classe conseguono, dalla data di cessazione dal servizio, la nomina a segretario generale di seconda classe, per cui si rende necessario - tenuto conto che nella specie il ricorrente risulta essere stato collocato a riposo con decorrenza dal 15 settembre 1972 - il riesame della rilevanza della dedotta questione alla stregua della disciplina legislativa sopravvenuta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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