Corte costituzionale
Ordinanza n. 112/1982
Corte cost., ord. 10 giugno 1982, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 112/1982
- Data di deposito
- 10 giugno 1982
- Data di decisione
- 21 maggio 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, regio decreto n. 2903 del 30 dicembre 1923
- art. 50, comma 2, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
- art. 16, regio decreto n. 2316 del 19 ottobre 1923
- legge n. 919 del 18 giugno 1931
- art. 58, comma 2, codice penale militare di pace
- art. 78, regio decreto n. 1210 del 22 dicembre 1972
- art. 9, comma 2, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
- art. 12, regio decreto legge n. 122 del 26 gennaio 1931
- art. 15, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
- art. 1, legge n. 570 del 4 maggio 1951
Parametri
Massime
Massima n. 14544
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - dell'art. 12 del r.d.l. 26 gennaio 1931, n. 122 (ordinamento giudiziario militare di pace) conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico per il servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonche' per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata ); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 (modificazioni dell'ordinamento della giustizia militare)); dell'art. 16 del citato r.d. n. 2316/1923; degli artt. 9, comma secondo, 15 e 50, comma secondo, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 570 (rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali) e dell'art. 58, comma secondo, cod. pen. mil. pace. Nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale e' infatti entrata in vigore la legge 1 aprile 1981, n. 121, contenente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la quale, tra l'altro, dispone, negli artt. 3, 23, 71, 104, che l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile, che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' disciolto e gli appartenenti entrano a far parte della detta Amministrazione, che essi sono soggetti alla giurisdizione penale ordinaria e che i procedimenti pendenti a loro carico davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e per materia, sicche' si appalesa necessario che il giudice a quo proceda a riconsiderare la situazione in base alla predetta nuova normativa. - O. nn. 5/1982; 111/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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