Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1981

Corte cost., sent. 8 giugno 1981, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/1981
Data di deposito
8 giugno 1981
Data di decisione
9 aprile 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:96

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9496

A base del principio di tassativita` della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, di cui all'art. 25 Cost., sta in primo luogo l'intento di evitare arbitrii nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla liberta` personale. Per effetto di tale principio, onere della legge penale e` quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore e risulta soddisfatto fintantoche` nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilita` di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili. Se un simile accertamento difetta, l'impiego di espressioni intellegibili non e` piu` idoneo ad adempiere l'onere di determinare la fattispecie in modo da assicurare una corrispondenza fra fatto storico che concretizza un determinato illecito e il relativo modello astratto. Ogni giudizio di conformita` del caso concreto a norme di questo tipo implicherebbe invero un'opzione aprioristica e percio` arbitraria in ordine alla realizzazione dell'evento o al nesso di causalita` fra questo e gli atti diretti a porlo in essere, frutto di analoga opzione operata dal legislatore sull'esistenza e sulla verificabilita` del fenomeno. Pertanto, nella dizione dell'art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilita` dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realta`. Sarebbe infatti assurdo considerare determinate, in coerenza col principio di tassativita` della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili ovvero concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili. La compiuta descrizione di una fattispecie penale non e` quindi sufficiente ai fini della legittimita` costituzionale di una norma che, data la sua struttura e la sua formulazione astratta, non consenta una razionale applicazione concreta. Va di conseguenza dichiarata l'illegittimita` costituzionale, per contrasto con il principio di tassativita` della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 Cost., dell'art. 603 cod. pen. (concernente il reato di plagio) la cui formulazione letterale prevede un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato, non essendo ne` individuabili ne` accertabili le attivita` che potrebbero concretamente applicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, ne` come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalita`, legislativamente dichiarata, non e` mai stata giudizialmente accertata. Ed infatti, l'esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni date all'art. 603 nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma, l'impossibilita` di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta arbitrarieta` della sua concreta applicazione, astrattamente riferibile a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano, senza che vi sia alcun sicuro parametro per accertarne l'intensita`.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIEMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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