Corte costituzionale
Sentenza n. 94/1981
Corte cost., sent. 8 giugno 1981, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/1981
- Data di deposito
- 8 giugno 1981
- Data di decisione
- 9 aprile 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, legge n. 468 del 5 agosto 1978
- art. 36, legge n. 468 del 5 agosto 1978
Parametri
Massime
Massima n. 11775
L'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 468 che impone alle regioni a statuto ordinario e speciale di tenere in conti correnti presso la tesoreria dello Stato le disponibilita` derivanti da assegnazioni e contribuzioni a carico dello Stato non viola l'art. 119 Cost. ne` gli artt. 115 e 123 della carta costituzionale in quanto non riguarda le entrate acquisite direttamente dalle Regioni e non ha di mira le singole misure regionali di spesa, limitandosi a regolare i ritmi di accreditamento dei fondi provenienti dal bilancio statale dalla tesoreria dello Stato alle tesorerie delle Regioni e non risolvendosi, percio`, in un anomalo strumento di controllo statale sulla gestione finanziaria regionale. (Infondatezza - in relazione agli artt. 119, 115 e 123 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 468 sollevata dalla Regione Veneto).
Massima n. 11776
L'art. 36 della legge 5 agosto 1978 n. 468 ha consentito alle Regioni di mantenere - presso le aziende di credito facenti servizio di cassa per le regioni stesse - disponibilita` provenienti dal bilancio dello Stato per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della legge n. 468/1978 e per una consistenza pari a quella posta in essere alla data del 30 giugno 1978: e poiche` si tratta di una norma di carattere transitorio, emanata al fine di evitare scoperti in pregiudizio di coloro che avevano rapporti con le suddette aziende di credito, e` dubbio che esista un interesse della Regione a coltivare l'impugnazione e l'impugnazione stessa e` comunque infondata non ricorrendo alcuna lesione dell'autonomia finanziaria regionale. (Infondatezza - in relazione agli artt. 119, 115 e 123 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978 n. 468 sollevata dalla Regione Veneto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 36 della legge 3 agosto 1978, n. 468 (riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), sollevate dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 21 settembre 1978 (n. 26 registro ricorsi 1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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