Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1981

Corte cost., sent. 8 giugno 1981, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/1981
Data di deposito
8 giugno 1981
Data di decisione
9 aprile 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, legge n. 468 del 5 agosto 1978
  • art. 36, legge n. 468 del 5 agosto 1978

Parametri

Massime

Massima n. 11775

L'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 468 che impone alle regioni a statuto ordinario e speciale di tenere in conti correnti presso la tesoreria dello Stato le disponibilita` derivanti da assegnazioni e contribuzioni a carico dello Stato non viola l'art. 119 Cost. ne` gli artt. 115 e 123 della carta costituzionale in quanto non riguarda le entrate acquisite direttamente dalle Regioni e non ha di mira le singole misure regionali di spesa, limitandosi a regolare i ritmi di accreditamento dei fondi provenienti dal bilancio statale dalla tesoreria dello Stato alle tesorerie delle Regioni e non risolvendosi, percio`, in un anomalo strumento di controllo statale sulla gestione finanziaria regionale. (Infondatezza - in relazione agli artt. 119, 115 e 123 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 468 sollevata dalla Regione Veneto).

Massima n. 11776

L'art. 36 della legge 5 agosto 1978 n. 468 ha consentito alle Regioni di mantenere - presso le aziende di credito facenti servizio di cassa per le regioni stesse - disponibilita` provenienti dal bilancio dello Stato per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della legge n. 468/1978 e per una consistenza pari a quella posta in essere alla data del 30 giugno 1978: e poiche` si tratta di una norma di carattere transitorio, emanata al fine di evitare scoperti in pregiudizio di coloro che avevano rapporti con le suddette aziende di credito, e` dubbio che esista un interesse della Regione a coltivare l'impugnazione e l'impugnazione stessa e` comunque infondata non ricorrendo alcuna lesione dell'autonomia finanziaria regionale. (Infondatezza - in relazione agli artt. 119, 115 e 123 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978 n. 468 sollevata dalla Regione Veneto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 36 della legge 3 agosto 1978, n. 468 (riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), sollevate dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 21 settembre 1978 (n. 26 registro ricorsi 1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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