Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1981
Corte cost., sent. 15 aprile 1981, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1981
- Data di deposito
- 15 aprile 1981
- Data di decisione
- 2 aprile 1981
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 145, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 4, legge n. 780 del 27 dicembre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11501
La pensione, per il riconoscimento del diritto alla rendita in caso di silicosi e di asbestosi, di un grado minimo di inabilita` permanente superiore al 20%, anziche` al 10%, richiesto quando l'inabilita` derivi da un'altra generica malattia professionale, determina una disparita` di trattamento tra lavoratori che appare ingiustificata e priva di qualsiasi razionalita`, identica essendo, in entrambi i casi, la situazione di inabilita` e non essendo consentito differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita, sulla base della diversa natura degli eventi che hanno prodotto la medesima conseguenza. Ne` puo` fornire valida giustificazione di tale diverso trattamento la specialita` della disciplina relativa alle specifiche tecnopatie della silicosi e dell'asbestosi, rispetto alle altre malattie professionali, in quanto tale normativa speciale e` tradizionalmente diretta non gia` al fine di apprestare una minore tutela, ma, all'opposto, a riconoscerne la particolare pericolosita`. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 145 lett. a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 l. 27 dicembre 1975 n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilita` permanente superiore al 20%, anziche` al 10%. - cfr. S. n. 93/1977
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 145 lett. a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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