Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1981

Corte cost., sent. 15 aprile 1981, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/1981
Data di deposito
15 aprile 1981
Data di decisione
2 aprile 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 145, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 4, legge n. 780 del 27 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 11501

La pensione, per il riconoscimento del diritto alla rendita in caso di silicosi e di asbestosi, di un grado minimo di inabilita` permanente superiore al 20%, anziche` al 10%, richiesto quando l'inabilita` derivi da un'altra generica malattia professionale, determina una disparita` di trattamento tra lavoratori che appare ingiustificata e priva di qualsiasi razionalita`, identica essendo, in entrambi i casi, la situazione di inabilita` e non essendo consentito differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita, sulla base della diversa natura degli eventi che hanno prodotto la medesima conseguenza. Ne` puo` fornire valida giustificazione di tale diverso trattamento la specialita` della disciplina relativa alle specifiche tecnopatie della silicosi e dell'asbestosi, rispetto alle altre malattie professionali, in quanto tale normativa speciale e` tradizionalmente diretta non gia` al fine di apprestare una minore tutela, ma, all'opposto, a riconoscerne la particolare pericolosita`. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 145 lett. a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 l. 27 dicembre 1975 n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilita` permanente superiore al 20%, anziche` al 10%. - cfr. S. n. 93/1977

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 145 lett. a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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