Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1981

Corte cost., sent. 7 aprile 1981, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1981
Data di deposito
7 aprile 1981
Data di decisione
25 marzo 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 11500

Atteso il processo storico di espansione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il legislatore ordinario, se non ha esitato a riconoscere la fruizione dell'assicurazione da un lato agli addetti ai lavori per l'esecuzione di pubblici spettacoli, dall'altro alle guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca, non ha con pari perspicacia avvertito che non diverso trattamento dovesse razionalmente riservarsi a persone, che, come i cassieri in contatto con il pubblico, nell'ambito dell'impresa di esecuzione di spettacoli pubblici ecc., incontrano rischi non diversi da quelli cui si espongono guardie giurate (tuttoche` addette alla sorveglianza di riserve di caccia e pesca). E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 1 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui non comprende nelle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cosi` come disciplinata dal titolo primo del testo unico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 4 n. 1 dello stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo unico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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