Corte costituzionale
Sentenza n. 55/1981
Corte cost., sent. 7 aprile 1981, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/1981
- Data di deposito
- 7 aprile 1981
- Data di decisione
- 25 marzo 1981
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 11500
Atteso il processo storico di espansione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il legislatore ordinario, se non ha esitato a riconoscere la fruizione dell'assicurazione da un lato agli addetti ai lavori per l'esecuzione di pubblici spettacoli, dall'altro alle guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca, non ha con pari perspicacia avvertito che non diverso trattamento dovesse razionalmente riservarsi a persone, che, come i cassieri in contatto con il pubblico, nell'ambito dell'impresa di esecuzione di spettacoli pubblici ecc., incontrano rischi non diversi da quelli cui si espongono guardie giurate (tuttoche` addette alla sorveglianza di riserve di caccia e pesca). E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 1 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui non comprende nelle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cosi` come disciplinata dal titolo primo del testo unico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 4 n. 1 dello stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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