Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1981

Corte cost., sent. 7 aprile 1981, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/1981
Data di deposito
7 aprile 1981
Data di decisione
25 marzo 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 512, n.2, codice di procedura penale 1930
  • art. 513, n.2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12152

La stessa ratio decidendi delle sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978 e n. 72 del 1979, con le quali e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto per amnistia o per prescrizione del reato a seguito di giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti, e' applicabile all'art. 513, n. 2, c.p.p., anche nella parte in cui non consente all'imputato prosciolto di proporre appello contro la sentenza di non doversi procedere per amnistia quando essa contenga una sostanziale pronuncia di colpevolezza dell'imputato per avere previamente accertato che il fatto sussiste, costituisce reato ed e' stato commesso dall'imputato ma che, per le circostanze nelle quali e' avvenuto, va rubricato fra i reati compresi nel provvedimento di amnistia, a differenza di quanto era stato ritenuto con ordinanza di rinvio a giudizio. In conseguenza di tale declaratoria e' stata anche dichiarata, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 512, n. 2 c.p.p., nella parte in cui, analogamente, esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per amnistia negli stessi casi di cui sopra. - S. 70/1975, 73/1978, 72/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che lo abbia prosciolto per amnistia, a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;

b) dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza resa in dibattimento dal pretore che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella denunciata nel decreto di citazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELDI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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