Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1981
Corte cost., sent. 7 aprile 1981, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1981
- Data di deposito
- 7 aprile 1981
- Data di decisione
- 25 marzo 1981
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 512, n.2, codice di procedura penale 1930
- art. 513, n.2, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 12152
La stessa ratio decidendi delle sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978 e n. 72 del 1979, con le quali e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto per amnistia o per prescrizione del reato a seguito di giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti, e' applicabile all'art. 513, n. 2, c.p.p., anche nella parte in cui non consente all'imputato prosciolto di proporre appello contro la sentenza di non doversi procedere per amnistia quando essa contenga una sostanziale pronuncia di colpevolezza dell'imputato per avere previamente accertato che il fatto sussiste, costituisce reato ed e' stato commesso dall'imputato ma che, per le circostanze nelle quali e' avvenuto, va rubricato fra i reati compresi nel provvedimento di amnistia, a differenza di quanto era stato ritenuto con ordinanza di rinvio a giudizio. In conseguenza di tale declaratoria e' stata anche dichiarata, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 512, n. 2 c.p.p., nella parte in cui, analogamente, esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per amnistia negli stessi casi di cui sopra. - S. 70/1975, 73/1978, 72/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che lo abbia prosciolto per amnistia, a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;
b) dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza resa in dibattimento dal pretore che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella denunciata nel decreto di citazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELDI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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