Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1981

Corte cost., sent. 7 aprile 1981, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1981
Data di deposito
7 aprile 1981
Data di decisione
25 marzo 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947

Parametri

Massime

Massima n. 9407

Il principio del buon andamento della p.a. non riguarda esclusivamente l'organizzazione interna dei pubblici uffici, ma si estende alla disciplina del pubblico impiego in quanto possa influire sull'andamento dell'amministrazione. - cfr. S. nn. 124/1968 e 68/1980.

Massima n. 9408

Rientra nella discrezionalita` del legislatore differenziare la tutela da accordare ai pubblici impiegati, in caso d'infermita`, a seconda che si tratti di personale di ruolo o non di ruolo e mentre l'esclusione assoluta del diritto dell'impiegato non di ruolo a un qualsiasi periodo di assenza per malattia prima del compimento di un anno di servizio, e` priva di razionale giustificazione (S. n. 39/1972), appare ragionevole e conforme al principio del buon andamento della p.a. la statuizione che, per il personale non di ruolo, nelle ipotesi di assenza dal servizio per infermita`, il rapporto di impiego e` mantenuto per tre mesi o per sei mesi, se l'anzianita` di servizio sia inferiore o superiore a cinque anni, con facolta` dell'amministrazione di disporre la risoluzione del rapporto dopo tali periodi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207, nella parte in cui prevede la facolta` per l'Amministrazione di risolvere il rapporto d'impiego del personale non di ruolo in caso di assenza dal servizio per infermita` per tre o sei mesi, a seconda dell'anzianita` di servizio). - cfr. S. n. 39/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. C.p.s. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza 1 dicembre 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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