Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1981
Corte cost., sent. 7 aprile 1981, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1981
- Data di deposito
- 7 aprile 1981
- Data di decisione
- 25 marzo 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
Parametri
Massime
Massima n. 9407
Il principio del buon andamento della p.a. non riguarda esclusivamente l'organizzazione interna dei pubblici uffici, ma si estende alla disciplina del pubblico impiego in quanto possa influire sull'andamento dell'amministrazione. - cfr. S. nn. 124/1968 e 68/1980.
Massima n. 9408
Rientra nella discrezionalita` del legislatore differenziare la tutela da accordare ai pubblici impiegati, in caso d'infermita`, a seconda che si tratti di personale di ruolo o non di ruolo e mentre l'esclusione assoluta del diritto dell'impiegato non di ruolo a un qualsiasi periodo di assenza per malattia prima del compimento di un anno di servizio, e` priva di razionale giustificazione (S. n. 39/1972), appare ragionevole e conforme al principio del buon andamento della p.a. la statuizione che, per il personale non di ruolo, nelle ipotesi di assenza dal servizio per infermita`, il rapporto di impiego e` mantenuto per tre mesi o per sei mesi, se l'anzianita` di servizio sia inferiore o superiore a cinque anni, con facolta` dell'amministrazione di disporre la risoluzione del rapporto dopo tali periodi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207, nella parte in cui prevede la facolta` per l'Amministrazione di risolvere il rapporto d'impiego del personale non di ruolo in caso di assenza dal servizio per infermita` per tre o sei mesi, a seconda dell'anzianita` di servizio). - cfr. S. n. 39/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. C.p.s. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza 1 dicembre 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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