Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1981
Corte cost., sent. 7 aprile 1981, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1981
- Data di deposito
- 7 aprile 1981
- Data di decisione
- 25 marzo 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 1248, codice della navigazione
- art. 169, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12148
Premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notificazione eseguita nella casa di abitazione di un imputato durante il periodo di imbarco dello stesso in qualita' di marittimo non e' in contrasto con l'art. 1248 cod. nav., giacche', non essendo escluso che il notificando possa avere piu' di una casa di temporanea abitazione, e poiche' la notificazione puo' eseguirsi tanto nei modi ordinari di cui all'art. 169 c.p.p. quanto nella forma speciale di cui all'art. 1248 cod. nav., deve ritenersi forma adeguata di notificazione per il marittimo imbarcato - ai sensi dell'art. 24, comma secondo, Cost - quella prevista dall'art. 169 c.p.p., essendo verosimile che le persone legittimate a ricevere l'atto, per i vincoli ed i rapporti che hanno con l'interessato, portino a sua conoscenza il contenuto dell'atto stesso, sicche' la notificazione in quella forma effettuata puo' realizzare il suo scopo (considerati i mezzi attuali di comunicazione che consentono di raggiungere la nave anche in mare aperto). Nessuna comparazione e' poi possibile rispetto agli imputati latitanti, detenuti o irreperibili, per i quali il legislatore non ha previsto un trattamento piu' favorevole ma ha soltanto dettato norme particolari che tengono conto della speciale situazione in cui si trovano i soggetti interessati al procedimento di notificazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. dell'art. 169 c.p.p., nella parte in cui consente che, al marittimo imbarcato, la notifica di atti processuali venga effettuata nella sua casa di abitazione mediante consenga a persona convivente). - Sent. 125/1970, 170/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del Codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Sorrento con ordinanza del 4 luglio 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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