Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1981

Corte cost., sent. 7 aprile 1981, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1981
Data di deposito
7 aprile 1981
Data di decisione
25 marzo 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:51

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12148

Premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notificazione eseguita nella casa di abitazione di un imputato durante il periodo di imbarco dello stesso in qualita' di marittimo non e' in contrasto con l'art. 1248 cod. nav., giacche', non essendo escluso che il notificando possa avere piu' di una casa di temporanea abitazione, e poiche' la notificazione puo' eseguirsi tanto nei modi ordinari di cui all'art. 169 c.p.p. quanto nella forma speciale di cui all'art. 1248 cod. nav., deve ritenersi forma adeguata di notificazione per il marittimo imbarcato - ai sensi dell'art. 24, comma secondo, Cost - quella prevista dall'art. 169 c.p.p., essendo verosimile che le persone legittimate a ricevere l'atto, per i vincoli ed i rapporti che hanno con l'interessato, portino a sua conoscenza il contenuto dell'atto stesso, sicche' la notificazione in quella forma effettuata puo' realizzare il suo scopo (considerati i mezzi attuali di comunicazione che consentono di raggiungere la nave anche in mare aperto). Nessuna comparazione e' poi possibile rispetto agli imputati latitanti, detenuti o irreperibili, per i quali il legislatore non ha previsto un trattamento piu' favorevole ma ha soltanto dettato norme particolari che tengono conto della speciale situazione in cui si trovano i soggetti interessati al procedimento di notificazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. dell'art. 169 c.p.p., nella parte in cui consente che, al marittimo imbarcato, la notifica di atti processuali venga effettuata nella sua casa di abitazione mediante consenga a persona convivente). - Sent. 125/1970, 170/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del Codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Sorrento con ordinanza del 4 luglio 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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