Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1981

Corte cost., sent. 26 febbraio 1981, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/1981
Data di deposito
26 febbraio 1981
Data di decisione
12 febbraio 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, lett.a, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
  • art. 23, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 1, comma 2, legge n. 1339 del 12 agosto 1962
  • art. 10, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 8, legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 11493

La previsione che esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia a carico dell'INPS a favore dei titolari di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici o della C.P.D.E.L. - qualora per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito - assoggetta costoro ad un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto sia ai titolari di pensioni di reversibilita` (cui il diritto di integrazione al minimo e` sempre riconosciuto), sia ai titolari di pensione diretta dello Stato (cui spetta tale integrazione in ordine alla pensione d'invalidita` INPS). In effetti, di fronte all'identita` del rapporto che tutti gli aspiranti all'integrazione al minimo hanno con l'INPS, erogatore della pensione minima, non si giustifica la discriminazione del diritto all'integrazione sulla base di differenze relative alla seconda pensione cumulabile, di cui gli aspiranti sono titolari, quando tali differenze, come nei casi di specie, non comportino una diversita` sostanziale di condizioni economiche e sociali. Infatti, sotto il primo profilo, le situazioni dei titolari di pensioni dirette e quella dei titolari di pensioni di reversibilita` sono caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto e` comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro; sotto l'altro profilo, sia il trattamento di invalidita`, sia quello per vecchiaia, entrambi erogati dall'INPS, hanno identica natura e funzioni, discendendo dallo stesso presupposto: la diminuita capacita` di guadagno, che rende il soggetto meritevole di eguale protezione. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 1338 del 1962 (che e` da considerare la sola disposizione effettivamente impugnata, essendo l'art. 23 l. n. 153 del 1969 semplice elemento di raffronto), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia a carico dell'INPS per chi sia gia` titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici e della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito, in riferimento all'art. 3 Cost.. Resta cosi` assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost.. - cfr. SS. nn. 230/1974, 30/1976 e 263/1976

Massima n. 11494

L'esclusione dell'integrazione al minimo della pensione diretta di invalidita` a carico dell'INPS per i titolari di pensioni dirette della C.P.D.E.L. - qualora per effetto del cumulo il trattamento complessivo superi il minimo garantito - discrimina ingiustificatamente costoro rispetto ai titolari di pensioni dirette dello Stato (cui l'integrazione e` concessa), non trovando alcun riscontro in una obbiettiva diversita` di condizioni sociali ed economiche. Di conseguenza l'art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 1338 del 1962, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta di invalidita` a carico dell'INPS per chi sia titolare di pensione diretta della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito, e` viziato da illegittimita` costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost.. Resta cosi` assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost.. - cfr. S. n. 263/1976

Massima n. 11495

L'esclusione dell'integrazione al minimo di altra pensione indiretta erogata da enti diversi per i titolari di pensioni di reversibilita` a carico dell'INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito, discrimina ingiustificatamente - attesa la sostanziale analogia della loro condizione sociale ed economica - tra i superstiti del pensionato definto in dipendenza di una circostanza estrinseca meramente casuale: l'avere quest'ultimo provveduto, o meno, mentre era in vita, a chiedere l'integrazione al minimo della sua pensione diretta. Di conseguenza l'art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 1338 del 1962 (da ritenere l'unica norma effettivamente impugnata, essendo l'art. 23 l. n. 153 del 1969 mero elemento di raffronto), nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilita` INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe diritto a percepire, e` costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 Cost.. Resta cosi` assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost..

Massima n. 11496

La normativa che esclude per i titolari di pensione statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidita` e vecchiaia erogata dalla gestione speciale artigiani ingiustificatamente assoggetta costoro a trattamento differenziato rispetto sia ai titolari della stessa pensione statale (a cui e` concessa l'integrazione della pensione di invalidita` purche` erogata dall'INPS) sia ai titolari di qualunque pensione di reversibilita`, (che hanno diritto all'integrazione della pensione diretta INPS). Attesa la riconosciuta illegittimita` costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 1338 del 1962 recante una previsione identica a quella dell'art. 1, comma 2, l. n. 1339 del 1962 oggetto della presente questione, del tutto priva di giustificazione razionale si rivela la persistente esclusione di tale diritto per la pensione diretta (vecchiaia o invalidita`) erogata dalla Gestione speciale per i lavoratori autonomi, dal momento che la pensione suddetta assolve, per la particolare categoria degli artigiani, esattamente la stessa funzione svolta per gli altri lavoratori dalla pensione diretta a carico dell'assicurazione ordinaria INPS. L'identita` della funzione dei due trattamenti, che e` quella di assicurare al lavoratore anziano o invalido un minimo vitale, rende arbitraria la diversita` di disciplina data a due identici istituti a secondo che il pensionato sia assicurato dall'INPS o dalla gestione speciale lavoratori autonomi sempre gestita dall'INPS, non essendovi alcun motivo economico o sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in riferimento al minimo vitale. Deve essere, quindi, dichiarata - in riferimento all'art. 3 Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 1, comma 2, l. n. 1339 del 1962, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidita` e vecchiaia erogata dalla gestione speciale lavoratori autonomi per chi sia gia` titolare di pensione a carico dello Stato. (Va invece esclusa ogni pronuncia in ordine all'art. 23 l. n. 153 del 1969, perche` si tratta non di norma oggetto della censura, ma di mero elemento di raffronto). - cfr. SS. nn. 230/1974, 30/1976 e 263/1976

Massima n. 11497

La normativa impugnata non comporta affatto l'esclusione per i titolari di pensioni estere (nella specie, dell'AVS svizzera) dell'integrazione al minimo di pensione diretta a carico dell'INPS, qualora per effetto del cumulo si superi il minimo garantito. Il disposto divieto di integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS, riguarda, infatti, l'ipotesi del cumulo di una pensione diretta INPS con le varie forme di previdenza disposte dall'ordinamento italiano, nelle quali non puo` farsi rientrare, secondo i corretti criteri di interpretazione giuridica, una forma previdenziale a carico di un sistema estero, salvo quanto eventualmente disposto nei regolamenti comunitari europei. Scopo della norma impugnata, invero, e` di limitare l'onere del sistema previdenziale italiano, pur assicurando in ogni caso il minimo a tutti i pensionati, non gia` di impedire all'assicurato che tale minimo fruisca o possa fruire, di godere di altra forma di previdenza a carico di un sistema previdenziale straniero. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto dell'art. 10 l. 4 aprile 1952, n. 218 (modificato dagli artt. 2, comma 2, lett. a) e 8 l. 12 agosto 1962, n. 1338), dell'art. 23 l 30 aprile 1969, n. 153, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS, sia essa di vecchiaia che di invalidità, per chi sia già titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto Post - telegrafonici e della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; nonché nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilità INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire;

2 - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità e vecchiaia erogata dalla Gestione speciale lavoratori autonomi per chi sia già titolare di pensione a carico dello Stato;

3. - dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (modificato dagli artt. 2, secondo comma, lettera a) e 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1338), e dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Como con ordinanza n. 98 del 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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