Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1981
Corte cost., sent. 10 febbraio 1981, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1981
- Data di deposito
- 10 febbraio 1981
- Data di decisione
- 10 febbraio 1981
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:26
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 194 del 22 maggio 1978
Parametri
- art. 33, comma 4, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 75, comma 2, Costituzione
- art. 32, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 14932
In caso di piu' richieste di referendum in cui si proponga, in vario senso e in varia misura, l'abrogazione parziale di una medesima legge, non puo' ritenersi consentito alla Corte, in sede di giudizio di ammissibilita', di prenderle in esame tutte insieme, in vista di questo o di quel risultato complessivo della consultazione. La lettera dell'art. 33, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, la stessa natura dei giudizi di ammissibilita', i criteri di valutazione da applicare (segnatamente quello di omogeneita' dei quesiti) e le conseguenze, inaccettabili sul piano costituzionale, che si verificherebbero decidendo di respingere tutte le richieste concorrenti o di ritenere precluse quelle presentate successivamente alla prima, esigono infatti che esse siano sindacate tutte, ed una per una. (Principi affermati riguardo alle tre richieste di referendum abrogativo di norme della legge 22 maggio 1978, n. 194, dichiarate legittime dall'Ufficio Centrale per il referendum con ordinanze 15 dicembre 1980)
Massima n. 14933
Non compete alla Corte costituzionale, per ovviare agli inconvenienti che possono essere determinati dalla coesistenza di piu' referendum aventi per oggetto una medesima legge, di incidere sulla vigente disciplina del procedimento referendario, dovendosi in tale caso procedere a una opzione, alla Corte non consentita, fra una serie di riforme astrattamente ipotizzabili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata. I rimedi auspicabili, riguardo ai suddetti inconvenienti, si affidano, pertanto, da un lato alla maturita' degli elettori e, dall'altro, ai futuri interventi del legislatore. (Principi affermati riguardo alle tre richieste di referendum abrogativo di norme della legge 22 maggio 1978, n. 194, dichiarate legittime dall'Ufficio Centrale per il referendum con ordinanze 15 dicembre 1980)
Massima n. 14934
Sostanzialmente e complessivamente la richiesta "radicale" formulata riguardo alla legge 22 maggio 1978, n. 194, risponde al requisito dell'omogeneita', ponendo agli elettori un quesito comune e razionalmente unitario trattandosi di depenalizzare l'aborto e principalmente di far cadere quello che viene definito il "regime amministrativo-monopolistico" che caratterizzerebbe la legge in questione, intenti, questi, che trovano riscontro nella serie di effetti abrogativi che la richiesta mira a conseguire. E poiche' la pretesa abrogazione non coinvolge norme della Costituzione, e non rileva - secondo la giurisprudenza della Corte - che essa, in caso di esito positivo del referendum, possa dar luogo ad effetti incostituzionali, la richiesta "radicale" va dichiarata ammissibile.
Massima n. 14935
Pur se la richiesta "massimale" tendente all'abrogazione della legge n. 194 del 1978 nell'intera parte in cui si disciplina e si consente - a certe condizioni - l'interruzione volontaria della gravidanza risponde al requisito della omogeneita' in quanto sorretta da un criterio ispiratore fondamentalmente comune, la stessa non puo' essere ritenuta ammissibile. La richiesta, infatti, riguarda anche la completa abrogazione dell'art. 6 della legge 194/1978 che, col prevedere l'aborto terapeutico da praticarsi quando la gravidanza od il parto comportino grave pericolo per la vita ovvero quando siano accertati processi patologici che determinino grave pericolo per la salute fisica o psichica della gestante, ha dato attuazione, nel suo contenuto normativo essenziale, al primo comma dell'art. 32 Cost., dettando una disciplina che si adegua, per cio' che riguarda la tutela del diritto alla salute della gestante, a quella risultante dalla sentenza n. 27 del 1975, e tendendo quindi dunque, a restaurare una disciplina penale dichiarata costituzionalmente illegittima. L'art. 6 della legge n. 194/1978, tutelando non solo la vita, ma anche la salute, rappresenta quindi nel suo contenuto essenziale una norma costituzionalmente vincolata, con la conseguenza che l'intera richiesta "massimale" deve essere dichiarata inammissibile.
Massima n. 14936
La richiesta "minimale" con cui si tende ad abrogare ogni circostanza giustificativa ed ogni modalita' dell'interruzione volontaria della gravidanza prevista dalla legge n. 194 del 1978, fatta eccezione per l'aborto terapeutico, si risolve in un quesito sufficientemente omogeneo; ne' puo' sostenersi che il referendum in esame tenderebbe ad abrogare disposizioni legislative ordinarie aventi un contenuto costituzionalmente vincolato non essendo questo il caso - alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975 - di quel passo dell'art. 6, lett. b), in cui si menzionano e si tutelano distintamente salute "fisica" e salute "psichica" della gestante. La richiesta "minimale", percio', deve essere riconosciuta ammissibile anche nella parte in cui propone che si abroghino le parole "o psichica" contenute nella lett. b) del citato art. 6.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibili:
a) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 22 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione;
b) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 24 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione;
2) dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n.23 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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