Corte costituzionale
Sentenza n. 24/1981
Corte cost., sent. 10 febbraio 1981, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/1981
- Data di deposito
- 10 febbraio 1981
- Data di decisione
- 9 febbraio 1981
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 14287
Con la norma dell'art. 42, terzo comma, del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, oggetto di richiesta di referendum abrogativo, viene prevista la possibilita' di essere autorizzati al porto d'armi fuori della propria abitazione, in deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale, e dall'art. 4, comma primo, della legge n. 110 del 1975. Il quesito che si vuol sottoporre al corpo elettorale e' percio' chiaro ed univoco: se debba permanere o meno siffatta possibilita' di sottrarsi legittimamente al divieto, a nulla rilevando sotto tale profilo il motivo per cui puo' in atto esser concessa la licenza (per difesa personale o anche per uso di caccia). La esigenza di "omogeneita'" del quesito, imprescindibile per l'ammissibilita' del referendum, puo' dunque considerarsi soddisfatta. - S. n. 16/1978.
Massima n. 14318
Secondo i principi cui si ispirano le pronunce della Corte in materia, nel giudizio sull'ammissibilita' del referendum abrogativo non viene di per se' in rilievo l'eventuale effetto abrogativo del referendum: tanto piu' che la conseguente situazione normativa - ove se ne contesti la legittimita' - potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimita' costituzionale nelle forme, alle condizioni e nei limiti prescritti. - S. n. 251/1975 e 16/1978.
Massima n. 14319
Nel referendum per l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo, del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (licenza di porto d'armi fuori della propria abitazione) non e' in gioco la permanenza del principio della legittima difesa della persona e degli averi prevista dagli artt. 52 e 55 cod. pen., 42 cod. pen. mil. pace, e 2044 cod. civ.) ma soltanto uno dei vari possibili mezzi per la sua attuazione. E' percio' da escludersi che la norma oggetto del quesito referendario possa, in riferimento agli artt. 2 e 42 della Costituzione, comprendersi tra quelle "a contenuto costituzionalmente vincolato", il cui nucleo, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, e' sottratto ad ogni intervento abrogativo del legislatore ordinario e quindi anche alla consultazione referendaria. - S. n. 16/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo, del testo unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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