Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1981

Corte cost., sent. 10 febbraio 1981, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1981
Data di deposito
10 febbraio 1981
Data di decisione
9 febbraio 1981
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 14287

Con la norma dell'art. 42, terzo comma, del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, oggetto di richiesta di referendum abrogativo, viene prevista la possibilita' di essere autorizzati al porto d'armi fuori della propria abitazione, in deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale, e dall'art. 4, comma primo, della legge n. 110 del 1975. Il quesito che si vuol sottoporre al corpo elettorale e' percio' chiaro ed univoco: se debba permanere o meno siffatta possibilita' di sottrarsi legittimamente al divieto, a nulla rilevando sotto tale profilo il motivo per cui puo' in atto esser concessa la licenza (per difesa personale o anche per uso di caccia). La esigenza di "omogeneita'" del quesito, imprescindibile per l'ammissibilita' del referendum, puo' dunque considerarsi soddisfatta. - S. n. 16/1978.

Massima n. 14318

Secondo i principi cui si ispirano le pronunce della Corte in materia, nel giudizio sull'ammissibilita' del referendum abrogativo non viene di per se' in rilievo l'eventuale effetto abrogativo del referendum: tanto piu' che la conseguente situazione normativa - ove se ne contesti la legittimita' - potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimita' costituzionale nelle forme, alle condizioni e nei limiti prescritti. - S. n. 251/1975 e 16/1978.

Massima n. 14319

Nel referendum per l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo, del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (licenza di porto d'armi fuori della propria abitazione) non e' in gioco la permanenza del principio della legittima difesa della persona e degli averi prevista dagli artt. 52 e 55 cod. pen., 42 cod. pen. mil. pace, e 2044 cod. civ.) ma soltanto uno dei vari possibili mezzi per la sua attuazione. E' percio' da escludersi che la norma oggetto del quesito referendario possa, in riferimento agli artt. 2 e 42 della Costituzione, comprendersi tra quelle "a contenuto costituzionalmente vincolato", il cui nucleo, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, e' sottratto ad ogni intervento abrogativo del legislatore ordinario e quindi anche alla consultazione referendaria. - S. n. 16/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 42, comma terzo, del testo unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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