Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1981

Corte cost., sent. 29 dicembre 1981, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
204/1981
Data di deposito
29 dicembre 1981
Data di decisione
10 dicembre 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:204

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Campania n. 7 del 21 febbraio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 11649

Nel periodo di primo funzionamento delle Regioni ordinarie, prima che esse emanassero proprie leggi sulle circoscrizioni comunali, non era loro tuttavia precluso l'esercizio del potere, previsto dall'art. 133 cpv. Cost., di istituire nuovi comuni. L'osservanza del precetto costituzionale, che impone di consultare le popolazioni interessate, doveva essere garantita con l'adozione della procedura prevista dagli artt. 33 e seguenti del r.d. n. 383 del 1934, t.u.c.e p., specie con riguardo ale norme relative al modo di formazione e di accertamento della volonta` autonomistica delle borgate o frazioni. - cfr. S.n. 62/1975.

Massima n. 11650

Nel periodo che ha preceduto l'emanazione, da parte delle Regioni, di leggi sulle circoscrizioni comunali, periodo nel quale, per l'istituzione di nuovi Comuni, doveva essere utilizzata la procedura prevista dagli artt. 33 segg. t.u.c.e p. de 1934, nel corso del procedimento formativo della legge era necessario si inserissero gli atti dai quali risultasse il consenso delle popolazioni interessate; la legge istitutiva del Comune era necessario che ne identificasse in modo preciso il territorio: condizioni entrambe che non risultano rispettate dalla legge regionale istitutiva del Comune di Cellola. Conseguentemente e` incostituzionale per contrasto con l'art. 133 cpv. Cost., l'intera legge della Regione Campania 21 febbraio 1973, n. 7. - cfr. S.n. 38/1969; n. 62/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1973, n. 7, della Regione Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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