Corte costituzionale
Sentenza n. 204/1981
Corte cost., sent. 29 dicembre 1981, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/1981
- Data di deposito
- 29 dicembre 1981
- Data di decisione
- 10 dicembre 1981
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:204
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Campania n. 7 del 21 febbraio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 11649
Nel periodo di primo funzionamento delle Regioni ordinarie, prima che esse emanassero proprie leggi sulle circoscrizioni comunali, non era loro tuttavia precluso l'esercizio del potere, previsto dall'art. 133 cpv. Cost., di istituire nuovi comuni. L'osservanza del precetto costituzionale, che impone di consultare le popolazioni interessate, doveva essere garantita con l'adozione della procedura prevista dagli artt. 33 e seguenti del r.d. n. 383 del 1934, t.u.c.e p., specie con riguardo ale norme relative al modo di formazione e di accertamento della volonta` autonomistica delle borgate o frazioni. - cfr. S.n. 62/1975.
Massima n. 11650
Nel periodo che ha preceduto l'emanazione, da parte delle Regioni, di leggi sulle circoscrizioni comunali, periodo nel quale, per l'istituzione di nuovi Comuni, doveva essere utilizzata la procedura prevista dagli artt. 33 segg. t.u.c.e p. de 1934, nel corso del procedimento formativo della legge era necessario si inserissero gli atti dai quali risultasse il consenso delle popolazioni interessate; la legge istitutiva del Comune era necessario che ne identificasse in modo preciso il territorio: condizioni entrambe che non risultano rispettate dalla legge regionale istitutiva del Comune di Cellola. Conseguentemente e` incostituzionale per contrasto con l'art. 133 cpv. Cost., l'intera legge della Regione Campania 21 febbraio 1973, n. 7. - cfr. S.n. 38/1969; n. 62/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1973, n. 7, della Regione Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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