Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1981

Corte cost., sent. 10 febbraio 1981, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/1981
Data di deposito
10 febbraio 1981
Data di decisione
29 gennaio 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:19

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9825

E' manifestamente infondata - in quanto medesima questione, relativa alla norma denunziata, nonche` a quella identica, di cui all'art. 1, comma secondo, d.l. 17 giugno 1977 n. 326, modificata dalla legge di conversione 8 agosto 1977 n. 510, e` gia` stata medio tempore dichiarata infondata dalla Corte - la questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 1, comma secondo, della L. 23 dicembre 1977 n. 928 (rectius dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 28 ottobre 1977 n. 778, convertito con modificazioni in L. 23 dicembre 1977 n. 928) che ha statuito in tema di proroga dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenendo conto del solo reddito del conduttore, senza la concomitante valutazione della composizione del suo nucleo familiare, e della evoluzione del costo della vita in corso di proroga e di causa. - cfr. S.n. 132/1980.

Massima n. 9826

Il giudice a quo ha omesso di compiere la prescritta delibazione circa la non manifesta infondatezza della questione. limitandosi a motivare per relationem. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 65, L. 27 luglio 1978 n. 392).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 20 novembre 1979 del pretore di Voltri, dell'art. l, comma 2, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928; questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 132 del 1980;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la stessa ordinanza del 20 novembre 1979 del pretore di Voltri, dell'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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