Corte costituzionale
Sentenza n. 179/1981
Corte cost., sent. 26 ottobre 1981, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/1981
- Data di deposito
- 26 ottobre 1981
- Data di decisione
- 6 ottobre 1981
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- VOLTERRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:179
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 473 del 17 aprile 1925
- art. 6, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
- art. 3, comma 3, regio decreto legge n. 1324 del 27 maggio 1923
Parametri
Massime
Massima n. 11540
La denuncia di una disposizione legislativa nella parte in cui non estende la propria disciplina anche ai soggetti del giudizio a quo non puo` ritenersi irrilevante. Essa infatti intende ottenere una dichiarazione di illegittimita` costituzionale parziale, dalla quale deriverebbe tale estensione. E' percio` ammissibile e va decisa nel merito la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma 3 del r.d.l. 27 maggio 1923, n.1324, convertito nella l. 17 aprile 1925, n.473, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma 1 e 38, comma 2 Cost..
Massima n. 11541
Gli aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la nomina, che siano stati temporaneamente autorizzati - ai sensi dell'art. 6 legge notarile - a esercitare funzioni notarili nelle isole dove non esiste alcun notaio o in localita` di difficile accesso egualmente prive di sede notarile, pur non acquisendo lo status professionale dei notai sono pienamente accomunati a questi ultimi nell'esercizio delle funzioni e quindi sul piano concreto dell'attivita` lavorativa. E' pertanto arbitraria l'esclusione di tali soggetti e dei loro familiari da quel trattamento di quiescenza che viene invece riconosciuto ai notai. Non possono emergere a ragionevole motivo di disparita` di trattamento ne` la diversita` del rispettivo sistema di nomina - essendo richiesto per entrambi, al fine dell'applicazione della normativa previdenziale, il concreto esercizio delle funzioni - ne` la precarieta` e temporaneita` dell'incarico - concretandosi pur sempre quest'ultimo nella medesima attivita` svolta dai notai. Deve pertanto essere dichiarata - per contrasto con l'art. 3 comma 1 posto in relazione con l'art. 38, comma 2 Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 3, comma 3, r.d.l. 27 maggio 1923 n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919 n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito in l. 17 aprile 1925 n. 473, nella parte in cui non prevede che il trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati dall'esercizio e per le loro famiglie, debba essere corrisposto, ricorrendo i medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtu` dell'art. 6 l. 16 febbraio 1913, n. 89, cessati dall'esercizio, ed alle loro famiglie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede che il trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati dall'esercizio e per le loro famiglie, debba esser corrisposto, ricorrendo i medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtù dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, cessati dall'esercizio, ed alle loro famiglie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.
F.to: EDOARDO VOLTERRA - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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