Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1981
Corte cost., sent. 7 luglio 1981, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1981
- Data di deposito
- 7 luglio 1981
- Data di decisione
- 23 giugno 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:119
Norme oggetto del giudizio
- art. unico, legge n. 369 del 20 marzo 1968
- art. 22, legge n. 583 del 13 luglio 1967
- art. 31, legge n. 160 del 3 giugno 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11522
Per costante giurisprudenza di questa Corte il radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza implica che la questione debba essere dichiarata inammissibile, non avendo per tal verso il giudice a quo ottemperato al precetto dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87. E' pertanto inammissibile la questione qualora l'ordinanza di rimessione non contenga il benche` minimo accenno alla fattispecie oggetto del giudizio a quo ne` motivi in qual modo la questione medesima necessariamente rilevi ai fini del decidere (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22 l. 13 luglio 1968, n. 583 e unico l. 20 marzo 1968, n. 369, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - cfr. SS. nn. 134/1980, 43/1981 e 81/1981
Massima n. 11523
Dato il sostanziale carattere di tributo della ritenuta progressiva sulle alte pensioni a titolo di "contributo di solidarieta`" a favore del Fondo sociale, le pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (il cui importo superi le lire 7.200.000), assoggettate alla predetta ritenuta sono state dunque, nel biennio che intercorre tra il 1^ gennaio 1974 (inizio dell'applicazione dell'IRPEF) ed il 1^ gennaio 1976 (cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive del contributo di solidarieta`), incise da un duplice prelievo per effetto di due concomitanti imposizioni, la cui progressivita` non e` stata nemmeno coordinata. Appare in conseguenza vulnerato il principio dell'eguaglianza in relazione alla capacita` contributiva, atteso che, nei confronti dei titolari di redditi da lavoro dipendente, i titolari delle pensioni su cui e` applicato tanto l'IRPEF quanto la ritenuta a favore del Fondo sociale, sono stati, a parita` di reddito e di capacita` contributiva, colpiti in misura ingiustificatamente e notevolmente maggiore. E' pertanto costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 22 l. 13 luglio 1967, n. 583, unico l. 20 marzo 1968, n. 369 e 31 l. 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1^ gennaio 1974. - cfr. SS. nn. 146/1972, 157/1980
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze del 14 gennaio 1977 del tribunale di Ascoli Piceno, degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790) ed unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di pensione).
2) dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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