Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1981

Corte cost., sent. 7 luglio 1981, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1981
Data di deposito
7 luglio 1981
Data di decisione
23 giugno 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. unico, legge n. 369 del 20 marzo 1968
  • art. 22, legge n. 583 del 13 luglio 1967
  • art. 31, legge n. 160 del 3 giugno 1975

Parametri

Massime

Massima n. 11522

Per costante giurisprudenza di questa Corte il radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza implica che la questione debba essere dichiarata inammissibile, non avendo per tal verso il giudice a quo ottemperato al precetto dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87. E' pertanto inammissibile la questione qualora l'ordinanza di rimessione non contenga il benche` minimo accenno alla fattispecie oggetto del giudizio a quo ne` motivi in qual modo la questione medesima necessariamente rilevi ai fini del decidere (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22 l. 13 luglio 1968, n. 583 e unico l. 20 marzo 1968, n. 369, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - cfr. SS. nn. 134/1980, 43/1981 e 81/1981

Massima n. 11523

Dato il sostanziale carattere di tributo della ritenuta progressiva sulle alte pensioni a titolo di "contributo di solidarieta`" a favore del Fondo sociale, le pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (il cui importo superi le lire 7.200.000), assoggettate alla predetta ritenuta sono state dunque, nel biennio che intercorre tra il 1^ gennaio 1974 (inizio dell'applicazione dell'IRPEF) ed il 1^ gennaio 1976 (cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive del contributo di solidarieta`), incise da un duplice prelievo per effetto di due concomitanti imposizioni, la cui progressivita` non e` stata nemmeno coordinata. Appare in conseguenza vulnerato il principio dell'eguaglianza in relazione alla capacita` contributiva, atteso che, nei confronti dei titolari di redditi da lavoro dipendente, i titolari delle pensioni su cui e` applicato tanto l'IRPEF quanto la ritenuta a favore del Fondo sociale, sono stati, a parita` di reddito e di capacita` contributiva, colpiti in misura ingiustificatamente e notevolmente maggiore. E' pertanto costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 22 l. 13 luglio 1967, n. 583, unico l. 20 marzo 1968, n. 369 e 31 l. 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1^ gennaio 1974. - cfr. SS. nn. 146/1972, 157/1980

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze del 14 gennaio 1977 del tribunale di Ascoli Piceno, degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790) ed unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di pensione).

2) dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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