Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1981
Corte cost., sent. 25 giugno 1981, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1981
- Data di deposito
- 25 giugno 1981
- Data di decisione
- 7 maggio 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 12, legge n. 194 del 22 maggio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 9503
E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale concernente una disposizione la cui caducazione non comporterebbe le conseguenze normative cui mirava il giudice a quo. Nella specie era stato impugnato, oltre all'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194, riguardante l'integrazione del consenso della gestante minorenne rispetto all'interruzione della gravidanza e la possibilita` di prescinderne con autorizzazione del giudice tutelare, anche il precedente art. 4, che indica le circostanze che vanno accusate in ogni caso dalla gestante per promuovere la procedura abortiva, ritenendosi il permanere in vigore di quest'ultima disposizione strumentale rispetto allo stesso instaurarsi del procedimento dinanzi al giudice tutelare. La Corte ha osservato tuttavia che se anche l'art. 4 fosse stato dichiarato illegittimo, e da tale pronuncia fossero scaturite altre previsioni giustificative dell'interruzione della gravidanza, non per questo sarebbe venuta nella specie a cadere la norma che prescrive l'audizione della gestante, la quale, in quanto minorenne, avrebbe dovuto comunque essere autorizzata dal giudice tutelare all'interruzione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 31 Cost., degli artt. 4 e 12 legge 22 maggio 1978 n. 194).
Massima n. 9504
Non contrasta con l'art. 30 Cost. l'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui, per il caso che una minorenne chieda di interrompere la gravidanza senza averne informato i genitori, non prevede che questi debbano obbligatoriamente essere sentiti nel corso del procedimento, o comunque nella parte in cui prevede che basta ad impedire la consultazione dei genitori l'avversione di principio alle pratiche abortive, loro imputata per via di note o presumibili opinioni morali o religiose. La consultazione dei genitori e` invero lasciata alla valutazione del consultorio, della struttura socio-sanitaria o del medico di fiducia, e in definitiva al prudente apprezzamento del giudice. Tale scelta legislativa e` giustificata dall'intento, perseguito dal legislatore, di prevenire l'aborto clandestino piuttosto che reprimerlo, ed a tal fine e` appunto garantita la riservatezza della procedura, prevedendosi che il genitore della minore possa essere sentito quando sia ragionevole presumere che il doverlo consultare aggravi il rischio di ricorso all'aborto clandestino. L'esercizio del diritto-dovere sancito dall'art. 30 Cost. non e` quindi precluso, ma e` consentito quando il giudice tutelare ritenga operante, nella specie, l'insostituibile rapporto affettivo fra genitori e figli. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194).
Massima n. 9505
Non contrasta col principio di uguaglianza l'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui prevede che la richiesta di interruzione della gravidanza avanzata da un minore degli anni diciotto sia subordinata all'assenso di chi esercita sulla gestante la potesta` o la tutela, o vada altrimenti autorizzata dal giudice tutelare, mentre la gestante maggiorenne che promuove la procedura abortiva ha il diritto di ottenere, espletate le prescritte modalita`, il certificato che l'autorizza all'interruzione della gravidanza. Tale discrezionale valutazione del legislatore appare, invero, giustificata tenendo conto della delicatezza e serieta` della scelta che viene in considerazione nella specie e della sua incidenza sullo stato di salute e sulle stesse condizioni di vita, anche future, della minore. La possibilita` poi che le gestanti minorenni siano impedite ovvero assecondate nell'intento di abortire, secondo il convincimento di chi ne integra la volonta`, costituisce una mera conseguenza dell'applicazione della norma impugnata, ma non vulnera in alcun senso il precetto dell'art. 3 Cost. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata dal Giudice tutelare di Cuneo, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2 e 31 Cost.;
b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978, sollevata dal Pretore di Verona, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.;
c) non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978, sollevata dal Giudice tutelare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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