Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1981
Corte cost., sent. 25 giugno 1981, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1981
- Data di deposito
- 25 giugno 1981
- Data di decisione
- 7 maggio 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:107
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11688
L'istituto della collazione, consistendo nel computare, nella determinazione della porzione spettante al condividente, il bene precedentemente ricevuto dal de cuius, esige che vada conferito il bene che e` stato ricevuto; e percio`, se si e` ricevuta una somma di danaro, sara` conferita quella stessa somma, immutata nella sua identita`, in base al principio nominalistico, venendosi a realizzare una ipotesi di collazione in natura della somma, che viene detratta nel valore suo proprio, rimasto immutato, non rilevando, per il particolare carattere di fungibilita` della moneta, che il danaro conferito non sia costituito dalla stessa species. Pertanto non sussistono ne` identita` ne` affinita`, ma piuttosto v'e` diversita` sostanziale giustificante trattamento differenziato, fra l'ipotesi di collazione per imputazione di beni nel loro equivalente e l'ipotesi di collazione di danaro, che e` collazione in natura e non per equivalente: ponendosi, anzi, la collazione in danaro accanto al conferimento in natura di bene immobile, che e` conferimento dello stesso bene e non di altro bene, qualora s'imponesse il conferimento di un bene diverso (quale una somma di danaro di valore nominale piu` elevato) si verrebbe ad instaurare una diversita` di disciplina tra situazioni pari. Ne` e` esatto parlare, col giudice a quo, di una irrazionalita` del sistema legislativo, nell'ipotesi di sopravvenuta grave svalutazione monetaria, per la sperequazione che si determinerebbe tra chi conferisce per l'imputazione l'equivalente in moneta del bene ricevuto e chi conferisce la stessa somma di danaro che gli sia stata attribuita: invero la tesi dell'irrazionalita` muove da un presupposto del tutto estraneo all'istituto della collazione (che chi abbia ricevuto una somma di danaro "senza vincoli di imponibilita`" l'abbia investita nell'acquisto di beni o, quanto meno, che costui debba essere comunque trattato come se a tale acquisto sia addivenuto), presupposto privo di fondamento in quanto non puo` configurarsi a carico del beneficiario di una attribuzione in danaro ne` l'obbligo ne` l'onere di impiegarla in acquisto. Non sussiste irrazionalita` del sistema, in quanto in materia di collazione del danaro non si ha pregiudizio dipendente dal ritardo dell'adempimento, avendosi tempestivo adempimento di una obbligazione pecuniaria che non comporta, per l'operativita` del principio nominalistico, rilevanza del fenomeno inflattivo: del resto, come insegna la giurisprudenza piu` recente, anche il mutuatario e` tenuto a restituire la medesima somma ricevuta, qualunque sia stato il mutamento del valore di scambio nel tempo intercorso tra la nascita dell'obbligazione e la scadenza. (Non fondatezza - in relazione agli artt. 3 e 42, comma secondo, Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 751 cod. civ., con riferimento agli artt. 747 e 750 cod. civ., concernente la disciplina della collazione del danaro riferita nel quantum al valore legale della specie donata, per il dubbio che essa comporti un trattamento arbitrariamente e irrazionalmente, anche agli effetti della svalutazione monetaria, differenziato tra coeredi donatari soggetti a collazione, secondo che essi siano donatari di beni immobili, di beni mobili o di somme di danaro).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 751, 747 e 750 del codice civile sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione con le ordinanze in epigrafe dai Tribunali di Sciacca e di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VTTALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze