Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1981

Corte cost., sent. 28 gennaio 1981, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1981
Data di deposito
28 gennaio 1981
Data di decisione
22 gennaio 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:1

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 348, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 351, codice di procedura penale 1930
  • art. 372, codice penale

Parametri

Massime

Massima n. 11599

La situazione del giornalista, per il quale non e` previsto il diritto di astenersi dal deporre in giudizio, non e` eguale e neppur latamente omogenea a quella di altri professionisti, cui tale diritto e` attribuito, sussistendo differenze di carattere strutturale e temporale: strutturalmente, il segreto giornalistico protegge la sola fonte e non anche la notizia che e' cconsegnata al giornalista perche` la divulghi; funzionalmente, i segreti dei professionisti contemplati dall'art. 351 c.p.p. mirano a tutelare la riservatezza e gli interessi fondamentali costituzionalmente garantiti delle persone che forniscono la notizia per lo svolgimento della prestazione richiesta al professionista. Nemmeno e` possibile l'assimilazione piena con il segreto di polizia ex art. 349 c.p.p.; non perche` gli interessi tutelati sono diversi, ma perche` sulla disciplina del segreto di polizia e` vietata l'acquisizione delle notizie di cui non si intende rivelare la fonte mentre nel caso del giornalista la fonte e` pero` stata divulgata.

Massima n. 11600

Pur dovendosi riconoscere il rilievo costituzionale della librta` di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e della liberta` di informazione quale risvolto privo della manifestazione del pensiero, nonche` il ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle liberta`, l'interesse protetto dall'art. 21 Costituzione non puo` dirsi in astratto superiore a quello parimenti fondamentale della giustizia e quindi nel conflitto tra tali due valori deve essere il legislatore, nella sua discrezionalita`, a realizzare la ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, l. 3 febbraio 1963 n. 69, 348, secondo comma e 351 c.p.p., nella parte in cui esclude il giornalista dall'esenzione di testimoniare e dell'art. 372 c.p. nella parte in cui punisce chi avendo diffuso notizie attraverso la stampa e altri mezzi di comunicazione si rifiuta di deporre sulla fonte di quelle notizie, in riferimento all'art. 21 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni - sollevate, rispettivamente, dai pretori di Cagliari, Sondrio e Roma con le ordinanze in epigrafe indicate - di legittimità costituzionale:

- del combinato disposto degli artt. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), 348, secondo comma, e 351 del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il giornalista dall'esenzione di testimoniare", in riferimento all'art. 21 della Costituzione;

- dell'art. 351 cod. proc. pen., "nella parte in cui non enumera fra le persone che hanno il diritto di astenersi dal testimoniare i giornalisti e gli editori", in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione;

- dell'art. 372 codice penale, "nella parte in cui punisce chi, avendo diffuso notizie attraverso la stampa ed altri mezzi di comunicazione, si rifiuta di deporre sulla fonte di quelle notizie", in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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