Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1980
Corte cost., sent. 30 gennaio 1980, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1980
- Data di deposito
- 30 gennaio 1980
- Data di decisione
- 25 gennaio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
- legge n. 1272 del 6 luglio 1939
- art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 10062
Non e' irrazionale la esclusione del trattamento pensionistico di riversibilita' dei figli superstiti maggiorenni che siano inabili al lavoro solo da data successiva alla morte del genitore. Il riferimento alla anteriorita' della invalidita' rispetto a tale decesso e' giustificato dalla esistenza solo in tal caso del nesso di dipendenza causale tra stato di bisogno dell'inabile e morte del genitore, essendo il bisogno stesso presupposto costante del trattamento pensionistico, e dipendendo da una situazione di pregressa vivenza a carico del lavoratore defunto e dal venir meno, appunto con la morte del genitore, di detta fonte di sostentamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto a pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni inabili al lavoro alla condizione che l'inabilita' sussista al momento del decesso del genitore). - V. S. nn. 123/1963; 6/1980; 37/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (contenente disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui subordina il diritto a pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni inabili al lavoro alla condizione che l'inabilità sussista "al momento del decesso" del genitore, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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