Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1980

Corte cost., sent. 30 gennaio 1980, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1980
Data di deposito
30 gennaio 1980
Data di decisione
25 gennaio 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
  • legge n. 1272 del 6 luglio 1939
  • art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 10062

Non e' irrazionale la esclusione del trattamento pensionistico di riversibilita' dei figli superstiti maggiorenni che siano inabili al lavoro solo da data successiva alla morte del genitore. Il riferimento alla anteriorita' della invalidita' rispetto a tale decesso e' giustificato dalla esistenza solo in tal caso del nesso di dipendenza causale tra stato di bisogno dell'inabile e morte del genitore, essendo il bisogno stesso presupposto costante del trattamento pensionistico, e dipendendo da una situazione di pregressa vivenza a carico del lavoratore defunto e dal venir meno, appunto con la morte del genitore, di detta fonte di sostentamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto a pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni inabili al lavoro alla condizione che l'inabilita' sussista al momento del decesso del genitore). - V. S. nn. 123/1963; 6/1980; 37/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (contenente disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui subordina il diritto a pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni inabili al lavoro alla condizione che l'inabilità sussista "al momento del decesso" del genitore, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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