Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1980
Corte cost., sent. 5 maggio 1980, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1980
- Data di deposito
- 5 maggio 1980
- Data di decisione
- 29 aprile 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, legge n. 249 del 18 marzo 1968
- art. 146, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 46, legge n. 249 del 18 marzo 1968
- art. 44-bis, legge n. 249 del 18 marzo 1968
- art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 45, legge n. 249 del 18 marzo 1968
- art. 50, legge n. 249 del 18 marzo 1968
- art. 7, legge n. 775 del 28 ottobre 1970
- art. 48, legge n. 249 del 18 marzo 1968
- art. 49, legge n. 249 del 18 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 9798
In dipendenza delle norme contenute negli artt. 39 e 40 Cost., sussiste una condizione di fondamentale eguaglianza nello status sindacale spettante alle associazioni di dipendenti pubblici (di cui e` significativa espressione l'introduzione della contrattazione collettiva nell'ambito del pubblico impiego) rispetto alle associazioni sindacali operanti in altri rapporti di lavoro, cio` nonostante e` necessario considerare il piu` ampio contesto del rapporto di impiego statale e delle peculiarita` del datore di lavoro in questo rapporto, in vista della giustificazione della differenza di tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive da riconoscere alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato. Il processo di convergenza fra la posizione giuridica dei lavoratori privati e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, pur avendo raggiunto obbiettivi di grande importanza (stabilita` garantita ai lavoratori privati, introduzione della contrattazione collettiva) risulta ancora parziale in quanto al tramonto del carattere puramente unilaterale delle regole del rapporto non corrisponde un rilevante accostamento delle discipline prenegoziate ai modelli dominanti nell'impiego privato. Ma nonostante l'operata distinzione fra rapportodi lavoro e rapporto organico, resta il fatto che tale lavoro si inserisce in una amministrazione retta dal principio del "buon andamento" ex art. 97 Cost. risultando strumentale rispetto alle finalita` istituzionali assegnate agli uffici in cui la P.A. si articola. D'altra parte lo Stato si differenzia da ogni altro datore di lavoro, avendo il funzionario direttivo caratteristiche diverse dall'imprenditore o dal dirigente di impresa suo fiduciario, poiche` non partecipa in nessun modo alla situazione conflittuale di natura economica qualificata da una contesa sui margini di profitto, ed assicurando lo statuto degli impiegati civili dello Stato identiche garanzie sia ai superiori sia ai dipendenti ad essi sottoposti. Le persistenti peculiarita` della disciplina dell'impiego statale escludono che il principio di eguaglianza esiga l'estensione pura e semplice dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori alle associazioni di sindacati dei dipendenti dello Stato (da attuarsi mediante sentenza interpretativa di accoglimento), spettando al legislatore di operare ulteriori scelte, adottando una delle soluzioni possibili al fine di razionalizzare e riequilibrare il sistema. Non e` ravvisabile una lacuna di tutela giurisdizionale poiche` in alternativa alla chiesta estensione dell'applicabilita` dell'art. 28 alle associazioni sindacali degli impiegati dello Stato non si pone la carenza assoluta di tutela (riducendosi le situazioni soggettive dei sindacati a meri interessi di fatto) dato che le liberta` sindacali sono tutelabili nel settore del pubblico impiego quali diritti soggettivi del sindacato, attraverso i procedimenti ordinari promossi davanti al giudice civile, ovvero, se emergano situazioni di interesse legittimo, davanti al giudice amministrativo), e pertanto sussistono nell'ordinamento mezzi di tutela, sia pure meno rapidi e penetranti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale: A) dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) proposta assumendo che vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per quanto attiene alla inapplicabilita` alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato della norma in tale articolo contenuta, secondo la quale, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o a limitare l'esercizio della liberta` sindacale, nonche` del diritto di sciopero, su ricorso dei sidnacati interessati il pretore, se ritenga sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti; e B) dell'art. 146 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (cosi` come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970 n. 775); dell'art. 44 bis della legge 18 marzo 1968 n. 249 (nel testo introdotto dall'art. 20 della citata legge 28 ottobre 1970 n. 775); degli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della ripetuta legge 18 marzo 1968 n. 249, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono per le associazioni sindacali dei dipendenti statali la tutela giurisdizionale del loro interesse al rispetto della liberta` e dell'attivita` sindacale nonche` del diritto di sciopero (tutela prevista, invece, per le altre associazioni sindacali in forza dell'art. 28 dello Statuto)). - cfr. S. n. 118/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (t.u. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), così come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249); dell'art. 44 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), nel testo introdotto dall'art. 20 della citata legge n. 775 del 1970; degli artt. da 45 a 50 della citata legge numero 249 del 1968, sollevata con le ordinanze in epigrafe delle Sezioni unite civili della Cassazione e del tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata con le ordinanze in epigrafe dai pretori di Agropoli e Torino, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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