Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1980

Corte cost., sent. 30 gennaio 1980, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1980
Data di deposito
30 gennaio 1980
Data di decisione
25 gennaio 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
  • legge n. 1272 del 6 luglio 1939
  • art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
  • art. 11, comma 1, legge n. 903 del 9 dicembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 10060

Essendo identica la funzione di apporto economico alla famiglia assolta dal reddito lavorativo della moglie a quella assicurata dal reddito lavorativo del marito, ne consegue che la normativa sulla riversibilita', che tale apporto intende perpetrare oltre la morte del coniuge lavoratore, non puo' ragionevolmente distinguere le due situazioni a seconda che cessi di vivere il marito ovvero la moglie, in aderenza al principio di parita' dei coniugi anche per quanto attiene alla destinazione del relativo reddito nell'ambito della famiglia, principio sancito dalla Costituzione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito con l'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui (quinto comma) stabilisce che "se superstite e' il marito la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10". - V. S. nn. 201 e 119/1972; 133/1970.

Massima n. 10061

Va dichiarato costituzionalmente illegittimo in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87) l'art. 11, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", dovendosi, alla stregua dei principi enunciati nel dichiarare contestualmente l'illegittimita' parziale dell'art. 13 r.d.l. n. 636 del 1939, e successive modificazioni, riconoscere la spettanza della pensione di riversibilita' in ogni caso al marito superstite, quale che sia la data del decesso della assicurata o pensionata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito Con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui (comma quinto) stabilisce che "se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10";

dichiara altresì d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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