Corte costituzionale
Sentenza n. 59/1980
Corte cost., sent. 22 aprile 1980, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/1980
- Data di deposito
- 22 aprile 1980
- Data di decisione
- 16 aprile 1980
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, lett. A, decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 4 agosto 1978
Parametri
Massime
Massima n. 9482
Compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e non, e le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione. La rilevante diffusione di certi reati in un determinato momento ed il conseguente allarme sociale causato dai medesimi, puo` costituire ragionevole motivo di discriminazione ai fini dell'amnistia. Non e` quindi vero che, a parita` di beni giuridici protetti, dovrebbe conseguire automaticamente e necessariamente, in ogni caso, una pari disciplina. In particolare, non e` irrazionale che l'art. 2, lett. a), d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 escluda l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro mentre rientra nell'ambito dell'amnistia lo stesso reato di lesioni colpose compiuto con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Invero, la condotta del datore di lavoro, il quale non abbia osservato la norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, puo` essere determinata, secondo una ragionevole presunzione, da motivi di lucro, a differenza di quella del soggetto che abbia contravvenuto alla norma sulla circolazione stradale, onde la possibilita` che il legislatore disponga con maggiore rigore per il primo caso. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, lett. a), d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude dall'applicazione dell'amnistia i reati di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). - cfr. S. nn. 175/1971, 314/1975.
Massima n. 9483
In assenza di una qualsiasi formulazione di profili di illegittimita` prospettati, la sollevata questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile per mancanza di motivazione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 2, lett. a), d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a) d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze del pretore di Reggio Emilia;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, indicata sub 1), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe descritte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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